- Il testo originario del Decreto Giustizia (D.L. 105/2023) ha introdotto importanti modifiche in materia penale (L. 137/2023).
Le novità riguardano:
– l’introduzione di nuovi delitti nell’ambito dei reati ex D.Lgs. 231/2001;
– il potenziamento della tutela ambientale;
– la modifica alla disciplina delle intercettazioni.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001
Il legislatore ha esteso il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, in particolare, l’art. 24 e l’art. 25-octies1.
Nello specifico, all’articolo 24 D.Lgs. 231/2001 sono stati inclusi: il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
L’articolo 353 c.p. punisce sia chi, con metodi minacciosi o fraudolenti, contrasti una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della Pubblica Amministrazione ovvero ne allontani gli offerenti, sia chi sia ostacolo nelle licitazioni private dirette da un pubblico ufficiale o da una persona legittimata.
A titolo esemplificativo, chi consiglia di disertare una gara di appalto dietro garanzia di collaborazioni future.
L’articolo 353-bis c.p., invece, punisce chi, con metodi violenti o disonesti, contrasta il procedimento amministrativo con l’intento di condizionare la procedura di valutazione del contraente da parte della pubblica amministrazione.
Un esempio è la sussistenza di un accordo tra privato e un pubblico ufficiale al fine di elaborare un bando di gara con prerogative eccessivamente rigorose in grado di compromettere l’assegnazione.
Si evince come suddette modifiche mirino a tutelare l’operato della pubblica amministrazione da condotte sleali.
Sono disposte sanzioni nei confronti di chiunque trasgredisca i parametri sopracitati per i quali potrà incorrere in: - sanzione pecuniaria amministrativa fino a 500 quote (da 25.800 a 774.500 euro) cui potrebbero esserne aggiunta una ulteriore, pari a 200/600 quote (da 51.600 a 929.400 euro), qualora l’ente abbia beneficiato di un profitto cospicuo o il danno venga ritenuto di particolare rilevanza o
- sanzioni interdittive (articolo 9 comma 2 lettera (c; (d; (e D.Lgs. 231/2001):
– il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi i sussidi e la revoca per quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Con la legge di conversione, l’articolo 25-octies1 D.Lgs. 231/2001, che regola la responsabilità dell’ente nella disciplina dei pagamenti diversi dai contanti, ha introdotto il reato di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall’articolo 512-bis c.p., per cui verrà penalmente perseguito chiunque attribuisca fittiziamente ad altri denaro, beni o altre utilità con il preciso intento di evadere le disposizioni di legge a favore di delitti di ricettazione, riciclaggio, scambio di denaro o merce di dubbia provenienza.
Per tale tipologia criminosa si è stabilito che l’ente:
– sia tenuto a corrispondere una multa che vada dai 250 a 600 quote (da 64.500 a 929.400 euro)
– sia sottoposto ad interdizione dell’attività
– gli vengano sospese o revocate autorizzazioni, licenze, concessioni deputate a determinare le violazioni.
In virtù di tali variazioni le aziende in sede di gara pubblica sono tenute ad adottare misure di controllo più efficienti.
IN MATERIA DI TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
La riforma intervenuta ha previsto la trasformazione da illecito a reato contravvenzionale per l’abbandono dei rifiuti (articolo 255 D.Lgs. 152/2006). Esso punisce con un’ammenda, compresa tra i 1.000 e 10.000 euro, chiunque abbandoni rifiuti o depositi a terra, sotto terra o nelle acque, siano esse allo stato liquido o solido, in violazione degli artt. 192 comma 1 e 2 codice dell’ambiente.
La stessa è prevista per l’immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (articolo 226 comma 2, codice dell’ambiente) o per coloro che abbandonano veicoli fuori uso destinati alla rottamazione (articolo 231 commi 1 e 2, codice dell’ambiente).
E’ raddoppiata qualsiasi sanzione in caso di rifiuti pericolosi e tossici.
Infine, la confisca (articolo 240-bis c.p.), già operativa per i disastri ambientali (articolo 452-quater c.p.) e di associazione a delinquere (articolo 452-octies, primo comma c.p.), si estende ai reati:
di inquinamento ambientale (452-bis c.p.)
morte o lesioni provocate da inquinamento ambientale (452-ter c.p.)
traffico e abbandono di materiali radioattivi (452-sexies c.p.)
attività malavitose dedite al traffico illecito dei rifiuti articolo (452-quaterdecies c.p.)
SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI
Il legislatore ha predisposto un potenziamento delle motivazioni mosse dall’Autorità Giudiziaria per l’utilizzo delle intercettazioni.
L’articolo 1 comma 2-bis D.L. 105/2023, come modificato dalla legge 137/2023, interviene sull’articolo 267 c.p.p. concernente il decreto autorizzativo del GIP ad intercettare mediante captatore informatico e prevede che spetterà al Giudice fornire le motivazioni che giustifichino l’uso di tale strumento investigativo.
Il comma 2-quater dell’articolo 1 ha cancellato, dall’articolo 270 c.p.p., il riferimento ai reati di cui all’articolo 266 comma 1, per cui sarà mantenuto esclusivamente in riferimento ai reati per i quali l’ordinamento impone alla Polizia Giudiziaria di procedere all’arresto in flagranza di reato.

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