L’installazione di sistemi di videosorveglianza in azienda è ammessa esclusivamente a seguito di accordo le rappresentanze sindacali o, in caso di loro assenza o di mancato accordo, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Essendo uno strumento invasivo per la privacy del lavoratore sono posti alcuni limiti ed accortezze per l’installazione.
Infatti, in primo luogo, come sopra detto, è possibile “installare un impianto di videosorveglianza previo raggiungimento di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]” o, in alternativa nel caso di mancanza di accordo – tanto nell’eventualità in cui risultino assenti RSU o RSA, quanto perché, pur data la loro presenza, l’accordo non venga raggiunto – l’ottenimento dell’“autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.
In difetto, è necessario munirsi di una preventiva autorizzazione da richiedersi all’Ispettorato del lavoro competente territorialmente.
Inoltre, vi sono dei limiti anche per le finalità che il datore di lavoro intende perseguire. Il sistema di videosorveglianza può infatti essere installato solo per tre scopi:
- esigenze di sicurezza;
- esigenze di organizzazione;
- esigenza di tutela del patrimonio aziendale.
Vi sono poi anche ulteriori condizioni da rispettare vale a dire:
- Che la ripresa abbia ad oggetto luoghi di lavoro connessi alla/e esigenza/e dichiarate nella prima parte del modulo;
- Che siano esclusi dall’ambito delle riprese del sistema luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, come toilette o spogliatoi;
- Che, laddove possibile, il sistema non riprenda in maniera continuativa le postazioni di lavoro;
- Che le immagini non siano oggetti di diffusione esterna, ad eccezione della consegna all’Autorità giudiziaria;
- Che venga data apposita comunicazione ai lavoratori circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli secondo gli obblighi informativi di cui alla normativa privacy;
- Che venga rispettato tutto quanto previsto all’interno del Regolamento UE 670/2016 in tema di protezione dei dati personali.
L’autorizzazione mantiene la sua validità fintanto che nulla cambi nella configurazione dell’impianto installato, rispetto a quanto autorizzato. In tal senso si può affermare che l’autorizzazione non ha scadenza.
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