Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo vi è l’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro .
Tale norma, mediante l’art. 23 del D.L. n. 48 del 04.05.2023, è stata recentemente riformata prevedendo un quadro sanzionatorio meno gravoso per il legale rappresentante che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nei limiti sopra esposti.
A far data dall’introduzione di tale riforma, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da determinarsi non più tra € 10.000 ed € 50.000, bensì tra 1 volta e mezza e quattro volte l’importo omesso.
Applicando tale modifica ad un recente caso che ha visto coinvolto lo studio legale, all’esito dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione avanti al Tribunale (Sezione Lavoro) del luogo ove è stata commessa la violazione è stato possibile ottenere una rideterminazione degli importi dovuti consentendo al legale rappresentante destinatario del provvedimento sanzionatorio di veder ridotta la sanzione ad un importo di gran lunga inferiore a quanto inizialmente richiesto.

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