Il D.lgs. 36/2021 è stato recentemente modificato dal D.lgs. 163/2022 in vigore dal 1 luglio 2023.
A seguire, la riforma è stata integrata da un nuovo decreto legislativo correttivo (D.lgs. 120/2023) nonché dal decreto P.A.-bis (convertito in legge) che contiene anche disposizioni in materia di sport.
Il lavoratore sportivo
Fondamentale novità riguarda il concetto che si attribuisce al termine di lavoratore sportivo delineato dall’art. 25 del D.lgs. n. 36/2021.
La motivazione di tale intervento è rappresentata dalla scelta di limitare il potere delle associazioni sportive nel qualificare o discriminare i lavoratori sportivi per motivazioni di genere o appartenenza al settore professionistico o dilettantistico ed aggiungendo la presenza di osservatori, collaboratori tesserati e manager al fine di rendere tale ambito più strutturato e trasparente.
Si è compreso che l’emarginazione o l’estromissione limitava di esclusi all’aria dilettantistica privandoli della tutela assicurativa e previdenziale.
La nuova normativa ha ridefinito il ruolo di lavoratore sportivo rivalutando ogni categoria.
Si considera lavoratore sportivo:
1. l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo «a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»;
2. ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo «le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale»
Esclusi dal settore del lavoro sportivo:
1. Il personale che si occupa di amministrazione;
2. I medici sportivi
3. I volontari che operano senza finalità di lucro ma con sole finalità amatoriali.
Gli stessi, a fronte di un’autocertificazione, possono ottenere un rimborso spese non superiore a euro 150 mensili.
Alla categoria dei lavoratori sportivi sono riconosciute tutte le disposizioni di legge riguardanti la salvaguardia della salute e della sicurezza, nonché quelle di natura previdenziali in caso di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità e contro la disoccupazione involontaria.
Il contratto dello sportivo
L’art. 27 del D.lgs. 36/2021 distingue nei settori professionistici
Contratto di lavoro subordinato: L’atleta svolge la sua disciplina come fosse un’attività lavorativa il secondo una dedizione esclusiva.
Contratto di lavoro autonomo:
– L’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– Lo sportivo non sia vincolato a sedute di preparazione o allenamento;
– La prestazione, sebbene continuativa, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Il settore dilettantistico invece, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2021, prevede un contratto autonomo con vincoli di collaborazione continuativa se: la durata di prestazioni non supera le 24 ore settimanali o qualora le prestazioni siano coordinate dal punto di vista tecnico-sportivo secondo il regolamento delle Federazioni nazionali; delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Abolizione del vincolo sportivo
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 36/2021 viene meno l’obbligo riguardante l’atleta che ha accettato, il momento del tesseramento, di prestare attività per un determinato periodo. Questa adesione è fondamentale per garantire un rapporto stabile tra sportivo e società la quale si impegna a dedicarsi al soggetto ai fini competitivi.
Il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – all’art. 41, infatti, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».
Per i professionisti il relativo termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
A seguito della previsione di tale abolizione è stato istituito il premio di formazione tecnica che vuole risarcire le società che si sono dedicate alla formazione degli atleti ai fini di riconoscere il lavoro espletato.
I giovani atleti e la possibilità di apprendistato
Sono stati istituiti, per i giovani atleti (over 14 anni), contratti di apprendistato che mirano a garantire una crescita in ambito sportivo e lo sviluppo culturale ed educativo
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