A partire dal 25 giugno 2023 sono diventate applicabili, nel nostro ordinamento, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 28/2023, il quale recepisce la direttiva UE 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a integrazione del Codice del Consumo (articoli da 140 ter a 140 quaterdecies).

L’obiettivo della direttiva europea è quello di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, assicurandone una tutela effettiva ed uniforme, ed evitando distorsioni della concorrenza.

A differenza della class action delineata dal legislatore del 2019, finalizzata a tutelare i diritti individuali omogenei dei componenti di una classe, la nuova azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ossia, secondo la definizione del decreto ( ripresa dalla direttiva europea), quelli derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell’allegato II del decreto legislativo (si veda qui). Inoltre, la nuova disciplina si differenzia in quanto l’azione rappresentativa è promossa esclusivamente da enti legittimati, appositamente inseriti in un elenco che verrà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in mancanza di mandato dei singoli “rappresentati”.

Ulteriore elemento di novità è l’estensione della legittimazione passiva: l’azione rappresentativa potrà infatti essere promossa sia contro imprese ed enti pubblici, sia nei confronti di qualsiasi professionista, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisca per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

L’azione rappresentativa, che può essere nazionale o transfrontaliera, è volta all’adozione di provvedimenti inibitori (articolo 140 octies) – cessazione o divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di violazione delle norme a tutela dei consumatori e pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani – e/o provvedimenti compensativi (articolo 140 novies) – risarcimento, riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo.