Il c.d. “ Domain Grabbing”, letteralmente “appropriazione del dominio”, è la condotta illecita con cui un soggetto utilizza il marchio registrato altrui nella creazione del dominio prorpio sito web.
ll Tribunale di Bologna, in una recente pronuncia che verte sul tema di internet e dei social network, ha sancito il principio secondo il quale l’utilizzo di un marchio notorio come nome di dominio del prioprio sito internet, comporti la revoca dell’autorizzazione della parte concedente.
Nella pronuncia della Sezione Specializzata in materia di Impresa Civile del Tribunale di Bologna, la Camera di consiglio si è così espressa: “La registrazione di un domain name di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.”.
In sostanza, si è affermato che la registrazione di un nome di dominio per un sito web che riproduce o contiene il marchio di un’altra azienda, costituisce una mera violazione del marchio. Questo perché consente di associare l’attività del sito web al proprietario del marchio, sfruttando la notorietà dello stesso per ottenere un indebito vantaggio, “sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.” (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2020, n. 4721).
Al riguardo, si è sostenuto che il nome di dominio abbia una duplice funzione: la prima ha natura tecnica, ossia indirizzare le risorse logiche della rete Internet; la seconda è di tipo distintivo. Pertanto il dominio, in quanto segno distintivo, in ordine al principio dell’unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 c.p.i., potrebbe causare confusione, costituendo a tutti gli effetti un atto di contraffazione censurabile dal Codice della Proprietà Industriale.
In conclusione, il nome di dominio che riproduca o contenga un marchio altrui può rappresentare una violazione punibile secondo gli artt. 20 ss. del Codice della Proprietà Intellettuale. E’ dunque bene che i proprietari di siti web adottino le dovute precauzioni per garantire che i nomi di dominio utilizzati non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
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