E’ fatto comune che aziende produttive e commerciali si avvalgano dell’opera di terzi, non inquadrati come lavoratori subordinati bensì come collaboratori esterni, per penetrare commercialmente con i propri prodotti il mercato nazionale o internazionale.
In questo caso le aziende, almeno apparentemente, ritengono di operare un consistente risparmio rispetto all’assunzione di lavoratori dipendenti.

Ma è davvero così?
I rapporti contrattuali sottesi a tale collaborazione rientrano nella generale categoria dei contratti di distribuzione, e all’interno rientrato varie tipologie di contratto, che differiscono a seconda dell’entità del grado di collaborazione e correlativamente del grado di controllo da parte dell’azienda e, per converso, del grado di autonomia concesso al collaboratore.

Quali sono le figure più comuni di distributori?
Il procacciatore d’affari :

Si tratta di un soggetto che solo saltuariamente e senza continuità promuove affari per conto del preponente
E’ fondamentale notare che, qualora la forma del procacciamento d’affari venga utilizzato in rapporti che invece presentano il carattere della continuità, il rischio concreto è che il rapporto possa essere riqualificato in contatto di agenzia ,con tutte le conseguenze economiche a carico del preponente di cui si dirà sotto

L’ agente:

E’ un soggetto che promuove affari per conto del preponente, il quale tramite l’agente controlla direttamente il mercato di riferimento. Proprio in virtù di tale funzione di mero tramite riservata all’agente, la normativa Italiana ed Europea prevede, in caso di recesso dal rapporto ad opera del preponente, l’obbligo di corrispondere un’indennità di fine rapporto, che può arrivare in Italia fino ad una annualità di provvigioni.
E’ fondamentale per il preponente tenere conto in anticipo di tale eventualità in modo da accantonare la relativa somma e valutare, nella scelta tra contratto di agenzia e, ad esempio, contratto di lavoro dipendente, la reale convenienza economica nel lungo periodo di una soluzione piuttosto che un’altra

Il concessionario di vendita :

Si tratta di un imprenditore indipendente che acquista la merce dal concedente e la rivende a terzi operando a proprio rischio e in autonomia, ma nell’ambito di un rapporto di scambio che impone al concessionario di svolgere attività di promozione per conto del concedente.
E’ importante notare che, fino ad anni recenti, in Italia era granitica la posizione della giurisprudenza che valorizzava, in tale rapporto, l’elemento della compravendita, escludendo di principio ogni valutazione nel merito di un eventuale recesso operato dalla preponente.
Ebbene, la giurisprudenza italiana, sull’onda della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e di giurisprudenze ormai granitiche di vari Paesi tra cui Germania e Francia, si sta sempre più discostando dal precedente orientamento per tutelare invece in modo sempre maggiore il rapporto continuativo che si sviluppa tra concedente e concessionario.
Nel caso di concessione di vendita internazionale intraeuropea, ciò comporta una conseguenza molto significativa perché, in caso di contenzioso, il concessionario verrà inquadrato quale prestatore di servizi, con conseguente applicazione, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, della legge del Suo paese e non della legge del concedente.

Se sei un’azienda e stai valutando di avvalerti di collaboratori esterni per promuovere i tuoi affari in Italia o all’estero, rivolgiti allo studio legale per operare una valutazione ex ante di quale sia la soluzione contrattuale migliore!