Il 10 marzo scorso è stato approvato il Decreto Legislativo n. 24 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo esso entrerà in vigore a partire dal 30 marzo 2023 per tutti gli enti pubblici e per le società pubbliche o privato con un modello organizzativo 231. Tuttavia la disciplina si applicherà anche per le società di diritto privato senza modello organizzativo con minimo 250 dipendenti a partire dal 15 luglio, mentre per quelle con un minimo di 50 dipendenti dal 17 dicembre.
La direttiva recepita dall’Italia ha ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente in violazione del diritto dell’Unione poste in essere all’interno di un’organizzazione pubblica o privata (i cd. “whistleblower”).
In particolare i soggettivi privati devono predisporre appositi canali di segnalazione interni. Le segnalazioni possono essere rese sia in forma scritta che in forma orale oppure attraverso incontri concessi in termini ragionevoli.
Tali segnalazioni possono pervenire sia da soggetti che abbiano un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche da soggetti per i quali il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, siano in un periodo di prova o per i quali il rapporto di lavoro sia cessato.
Cosa deve porre in essere l’ente o la società?
- procedura conforme alla normativa (rilasciare ai cd. Whistleblower, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della segnalazione e, entro tre mesi, un primo riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura);
- adottare un canale idoneo a garantire la riservatezza sull’identità del segnalante;
- dotarsi di una privacy policy
Competente a ricevere le segnalazioni in questione è l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Quest’ultima è legittimata altresì a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato adeguamento o violazione che variano dai 5000 euro ai 50.000 euro in base alla gravità dell’attività posta in essere.
Leave a Comment