Stai costruendo la homepage del tuo sito e vuoi inserire i loghi dei tuoi clienti? 

Vuoi stampare delle brochure informative e farti conoscere tramite le referenze dei tuoi partner commerciali?

In tal caso è necessario sapere che l’utilizzo di immagini create da altri e/o di proprietà di altrui segue regolamentazioni precise in Italia e nel mondo che gli addetti ai lavori e le Aziende dovrebbero conoscere per non incorrere in spiacevoli situazioni di violazioni del diritto d’autore.

Il logo, cioè la parte grafica di un marchio (c.d. marchio figurativo), identifica l’attività di un’azienda e la rende differente e riconoscibile da tutte le altre esistenti.
La registrazione del logo offre un duplice piano di garanzia:
ai consumatori, consente di individuare esattamente la fonte d’origine dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati;
al titolare, consente di impedire a terzi non autorizzati l’uso del logo stesso o di altri capaci di ingenerare confusione nel consumatore (c.d. “diritto di privativa”).
L’uso del logo da parte di terzi è quindi soggetto ad esplicita autorizzazione da parte del titolare.
Tale autorizzazione dovrà specificare i luoghi di destinazione della pubblicazione del logo (es. sito web, landing page, email, brochure pubblicitarie), gli usi che se ne faranno, i tempi e i modi.
È chiaro che non sarà possibile modificare le caratteristiche del logo (colore, forma) per piegarle alle esigenze del materiale di destinazione che intendiamo produrre.
Puntualizzato quanto sopra, tuttavia, è bene precisare che la normativa italiana prevede casi ben specifici nei quali è ritenuto lecito usare il marchio altrui anche in assenza di specifica autorizzazione sul punto da parte del titolare.
In primo luogo un’imprenditore può menzionare il marchio altrui per informare sulla compatibilità tra il proprio prodotto e quello del titolare del marchio, in funzione informativa.
Ovviamente nei limiti di un’obiettiva necessità comunicativa e nel rispetto delle regole di lealtà commerciale.
Viene, infatti, ritenuto opportuno che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto del suo marchio al fine di identificare o menzionare i suoi prodotti o servizi. E’ lecito, quindi, informare in modo efficace il consumatore della funzione del prodotto offerto, quando l’uso del marchio risponde a una esigenza comunicativa e all’interesse dei consumatori a un’informazione chiara e completa.
Un esempio di uso lecito è quello dell’informazione sulla compatibilità sussistente tra due prodotti.
Altra ipotesi di utilizzo di marchio altrui consentito senza necessaria autorizzazione riguarda l’uso di marchi altrui per finalità suggestive
Ad esempio, nel caso di un ristoratore che, nell’ambito di un video per pubblicizzare il proprio servizio, collochi davanti all’ingresso del ristorante auto con marchi di prestigio.
Lo scopo di suggerire il prestigio del servizio offerto non richiede alcuna autorizzazione da parte del titolare del marchio utilizzato, data l’assenza di una potenzialità confusoria o di un agganciamento, dato che il servizio appartiene a una categoria merceologica del tutto diversa.
Infine, è consentito l’uso del marchio altrui per informare su un componente di un prodotto (ad esempio nel caso di un ingrediente, una materia prima, ecc…).
Il messaggio informativo circa un elemento che compone il proprio prodotto, in ogni caso, deve sempre rispettare il principio della correttezza e lealtà professionale.
Quindi i messaggi informativi devono essere trasparenti e non suggerire mai la sussistenza di un rapporto di associazione/affiliazione commerciale fra le due imprese.
E’ consentito solo informare l’acquirente, in modo chiaro e inequivoco, che il proprio prodotto contiene, è composto o comunque utilizza il prodotto del titolare del marchio, identificandolo e menzionandolo a fini informativi.