Il caso del lavoratore in malattia prolungata

Avviene sempre più spesso che clienti imprenditori si rivolgano allo studio lamentando la prolungata assenza di lavoratori dipendenti, i quali giustificano il proprio stato di malattia contestando una situazione di stress correlato all’ambiente lavorativo.

In tale situazione, sovente il datore di lavoro dubita della veridicità di quanto sostenuto dal lavoratore denunciando allo studio la strumentalità della richiesta, e si rivolge alla nostra consulenza per vagliare quali possibilità vengono offerte dalla legge giuslavoristica.

Ebbene, va innanzitutto chiarito che lo stato di malattia del lavoratore dipendente deve essere correttamente attestato dal medico competente, il quale rilascia certificato che perviene in via telematica al datore di lavoro.

E’ possibile contestare la veridicità di un certificato di malattia?

Il certificato redatto da un medico convenzionato con l’INPS per il controllo della sussistenza delle malattie dal lavoratore è tuttavia un atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

Tuttavia, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il medico ha in quell’occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. n. 6045/2000Cass. Sez. Lav. 5000/1999).

Non solo. E’ parimenti contestabile il tenore dei certificati redatti dal medico curante , i quali, relativamente alla diagnosi, costituiscono elementi di convincimento liberamente valutabili, potendo gli stessi essere oggetto di valutazione di credibilità attraverso un confronto tra il loro contenuto diagnostico e le prognosi ivi formulate, con gli esami diagnostici prescritti od omessi e con le terapie prescritte ed effettivamente praticate dal lavoratore (Cass. Sez. Lav. n. 5622/2000).

Tips pratiche: la verifica della spunta della “causa di servizio”

A tal proposito, è particolarmente interessante notare che l’odierno certificato telematico, anche per ragioni di tutela della riservatezza di dati sensibili del lavoratore dipendente, non esplicita né la diagnosi né la relativa prognosi.


Rileva tuttavia anche ciò che il medico esclude, ovvero che l’assenza dal luogo di lavoro non sia determinata da “malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio”.
Ed infatti, il certificato telematico prevede la possibilità per il medico curante di sbarrare la relativa opzione all’interno dell’attestato di malattia telematico, sicché tale mancata indicazione può fornire validi elementi per porre in dubbio quanto eventualmente contestato dal lavoratore.

E’ possibile agire in giudizio per contestare la veridicità della malattia?

Secondo giurisprudenza consolidata il datore di lavoro può quindi domandare in giudizio la verifica dell’attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore, anche quando il controllo ispettivo da parte del medico INPS incaricato si sia concluso con un referto positivo allorché sussista l’evidenza o il sospetto dell’inesistenza dell’infermità del lavoratore (tra le tante, Cass. Sez. Lav. n. 18507/2016; Cass. Sez. Lav. n. 6010/2000; Trib, Milano Sez Lav. sent. del 16/09/1998).

Nonostante la strada sia sicuramente impervia, è pertanto possibile agire in giudizio, anche per il tramite di ricorso d’urgenza, perché il Tribunale, valutati i documenti in atti ed espletata eventualmente apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio medico-legale, accerti l’effettiva sussistenza dello stato patologico lamentato dal lavoratore e, in particolare, se tale patologia impedisca al dipendente di recarsi sul luogo di lavoro e se tale patologia sia stata effettivamente determinata dall’attività lavorativa.

L’esperienza dello studio SghS Law Firm

Lo studio SghS ha seguito svariate posizioni aventi le caratteristiche sopra menzionate che, nella maggioranza dei casi, si sono concluse con accordi di conciliazione in sede sindacale che hanno portato a porre termine, da entrambe le parti in causa, a situazioni che si trascinavano da tempo con innegabili conseguenze negative sia in termini economici che di benessere, sia lato aziendale che lato forza lavoro.