Oggi approfondiamo un tema molto ricorrente per quanto concerne le vicende di una compagine sociale: i versamenti di danaro, a titolo di finanziamento, effettuati dai soci di una S.r.l. in favore della società stessa e la prescrizione del credito vantato dal socio in seguito al citato finanziamento.

1. Finanziamento soci, di cosa si tratta.

Il finanziamento effettuato dai soci di una compagine sociale in favore della compagine sociale stessa è un accordo tra i soci e la società, liberamente concordabile, senza, in linea di massima, la necessità di una delibera assembleare. 

Tali operazioni sono indipendenti dalla quota di partecipazione sociale e sono effettuate per far fronte alla necessità di liquidità di una compagine sociale, evitando così, di passare attraverso un aumento di capitale e tutto ciò che ne consegue.

In ogni caso, tali accordi dovranno essere in forma scritta, con determinazione di modalità e tempistiche di restituzione della somma ricevuta a carico della compagine sociale. Il debito sociale, inoltre, dovrà risultare a bilancio.

Ci sono due tipi di finanziamento che un socio può effettuare.

Finanziamento soci infruttifero.

Il finanziamento soci infruttifero, semplificando il rapporto giuridico che ne sta alla base, è un prestito privo di interessi, in tal caso la compagine sociale risulterà avere un semplice debito da rimborsare, senza, però, alcun tasso di interesse da corrispondere.

Finanziamento soci fruttifero.

Il finanziamento soci fruttifero, sempre semplificando il rapporto giuridico che ne sta alla base, è un vero e proprio prestito oneroso che dovrà essere rimborsato con applicazione di un tasso di interesse che sarà concordato tra le parti.

Questa caratteristica lo rende simile a qualsiasi altro finanziamento bancario, dal quale si differenzierà per un tasso di interesse che, molto probabilmente, sarà più basso rispetto a quelli applicati dagli istituti di credito e per la facilità e rapidità di erogazione: basterà un semplice bonifico da parte del socio.

2. Prescrizione dei finanziamenti soci.

Come detto, usualmente, l’accordo scritto tramite il quale un socio effettua un finanziamento prevede, altresì, il termine entro il quale la somma erogata dovrà essere restituita.

Molto spesso, però, accade che tale termine decorra e che il socio finanziatore non richieda il pagamento della somma a suo tempo erogata, salvo poi, pretendere il pagamento della somma finanziata quando lo stesso valuterà la fuoriuscita dalla compagine sociale.

Ebbene, dopo quanto tempo tale somma non potrà essere pretesa dal socio finanziatore in quanto prescritta? In base all’Art. 2949 Cod. Civ., comma n. 1: “Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”.

Dal tenore di tale norma sembrerebbe, dunque, che tali tipi di crediti sociali si prescrivano nel termine breve di cinque anni.

In realtà la maggioritaria Giurisprudenza della Suprema Corte ha un orientamento opposto, che sancisce l’applicazione del termine decennale per la prescrizione dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soci.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il termine di prescrizione breve, quinquennale, previsto dall’art. 2949 Cod. Civ., ha portata ristretta e riguarda unicamente i diritti derivanti da rapporti che ineriscono il rapporto sociale, in dipendenza diretta dal contratto sociale, con esclusione di situazioni legate solo occasionalmente all’organizzazione dell’ente, quali le azioni di regresso del socio, per recuperare il finanziamento pro quota della società e i pagamenti dei debiti sociali.

Ovviamente ogni caso ha le sue particolarità e peculiarità e, dunque, dovrà essere valutato singolarmente e specificatamente, al fine di elaborare la strategia più adatta al caso concreto.