Spesso può succedere che l’Amministratore di una società S.r.l. sia anche assunto alle dipendenze della stessa con incarichi dirigenziali. E’ possibile questo connubio?
Oggi vi forniremo alcune importanti puntualizzazioni sull’argomento.
Già a partire dagli anni ’90 la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 1793/1996, Cass., Sez. Un., n. 10680/1994) ha affermato il criterio generale secondo cui lo svolgimento dell’attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente.
Nella recente sentenza n. 9273 del 3 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che è cumulabile la carica di amministratore e di lavoro subordinato della stessa società di capitali purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.
Anche l’Inps è intervenuta recentemente sulla questione con il Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, fornendo importanti chiarimenti ed individuando, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, i criteri di compatibilità che consentono la coesistenza, in capo alla stessa persona, della titolarità di cariche sociali in società di capitali con l’attività di lavoro dipendente.
L’Istituto si concentra in particolare sulla figura dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato e dell’amministratore socio.
Con tale messaggio, infatti, l’INPS ha affermato che la compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, nelle casistiche ritenute in astratto ammissibili, presuppone l’accertamento in concreto delle seguenti condizioni:

  • affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente ad un organo collegiale o ad un altro organo sociale che sia espressione della volontà imprenditoriale;
  • rigorosa prova della sussistenza del vincolo di subordinazione cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore dipendente, di mansioni estranee al rapporto organico con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione che derivano dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.

Sulla base di questi principi, ad oggi si può affermare che l’unica incompatibilità sicuramente esistente in caso di amministratore assunto come dipendente con qualifica dirigenziale si può riscontrare nel caso di amministratore unico.
L’amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina; in questi casi viene a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.
Eccettuata la situazione appena prospettata, in tutte le altre casistiche (Amministratore Delegato, Amministratore Socio ovvero Amministratore appartenente ad un organo amministrativo collegiale) la compatibilità dei due rapporti potrà essere verificata solo dopo una valutazione caso per caso.
Tale valutazione si dovrà incentrare su di un’analisi riguardante vari aspetti tra cui la portata della delega, i rapporti intercorrenti tra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità e il numero degli amministratori delegati, la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.
Stante le gravi conseguenze connesse ad una dichiarazione di incompatibilità tra i due rapporti, che potrebbero sfociare in un accertamento dell’INPS volto a cancellare i lavoratori dalla relativa gestione, si ritiene indispensabile porre l’attenzione di società a amministratori su questo tema delicato che necessita di analisi dettagliate da parte di professionisti in materie giuslavoristiche e societarie.