Una parte importante del successo dell’attività di una azienda dipende dal saper valutare in ogni momento il valore dei beni intellettuali che possiede.
I brevetti, i marchi, i disegni industriali e i beni intellettuali in genere, sono fattori oramai irrinunciabili per la vita e la crescita delle aziende e svolgono un ruolo primario nel potenziare i fattori competitivi legati alla qualità e all’innovazione, oltre che ad accrescere la relativa capacità di scambio economico, commerciale e finanziario.
Lo sfruttamento del marchio può avvenire in forma di monopolio per l’azienda al fine di identificare i propri prodotti, ovvero, essere oggetto di cessione o concesso in licenza.
Nel caso di realizzazione in proprio e vendita del prodotto brevettato, il “creatore”, avvalendosi dei mezzi di cui lo stesso già dispone, utilizza direttamente i diritti economici ricollegati alla propria opera.
Questa modalità di sfruttamento economico della proprietà industriale necessita di un idoneo apparato organizzativo che permetta di garantire la commercializzazione del bene contando solo sulle proprie forze e presuppone, inoltre, una consolidata area di mercato di cui si faccia già parte al fine di farvi approdare il prodotto o servizio.
Nel caso manchino tali presupposti, l’inventore può decidere di vendere ad altri il brevetto cedendo così tutti i diritti ad esso ricollegati, oppure di optare per la stipula di un accordo di licenza di brevetto.
Con la cessione il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, liberandosi, allo stesso tempo, dell’onere del mantenimento in vita e di tutela dello stesso bene;
Con il contratto di licenza di brevetto, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto, più o meno ampio, di sfruttamento economico temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità. Il licenziante resta titolare del diritto, riceve un corrispettivo per la licenza, può anche sfruttarlo in concomitanza con il licenziatario, e continua a provvedere al mantenimento e alla protezione.
I diritto oggetto del contratto di licenza sono prevalentemente diritti di natura economica: la licenza può avere come finalità la produzione o semplicemente la distribuzione del prodotto che forma oggetto di privativa industriale, ovvero il suo utilizzo.
A seconda del ruolo negoziale assunto, è possibile distinguere tra differenti forme di licenza
Con il termine “licensing out” si fa riferimento alla concessione da parte dell’inventore (licenziante) a terzi (licenziatario) del diritto di sfruttamento economico, totale o parziale, di uno o più marchi o brevetti di propria invenzione.
Sfruttando un accordo di licenza, l’inventore mira a conseguire un reddito aggiuntivo a quello che deriverebbe dalla sola produzione e vendita in proprio dell’opera. Difatti, con un accordo di licenza, è possibile ampliare lo sfruttamento economico dell’opera in settori in cui l’impresa (o il solo inventore) difficilmente riuscirebbe ad arrivare con le proprie forze a causa, ad esempio, delle ingenti risorse economiche che ciò richiederebbe o per diverse problematiche che ostacolano l’accesso a quella data area di mercato.
Tuttavia, la concessione in licenza di un bene immateriale determina la conseguente perdita della posizione di privilegio legata al possesso esclusivo di quella data invenzione senza tralasciare il rischio che il licenziatario possa trasformarsi in un pericoloso concorrente. Da qui la necessita di modulare attentamente le clausole del contratto di licenza di modo da arginare potenziali rischi di “sfruttamento abusivo” del bene oggetto dell’accordo, ovvero di perdere quel vantaggio competitivo derivante dall’invenzione.
– Il licensing in;
Diversamente da quanto appena osservato, il “licensing in” consiste nell’acquisizione di tecnologie brevettate da parte di un’impresa al fine di integrarle nel proprio processo produttivo.
Ricorrere al licensing in permette di ottimizzare i costi necessari per la produzione in proprio del bene coperto dalla licenza oltre che favorire una maggiore competitività dell’impresa sul mercato grazie allo sfruttamento dell’invenzione ottenuta dal licenziante.
– Il cross-licensing
Una particolare forma di accordo di licenza prende il nome di “cross-licensing” e consiste, in sintesi, nella concessione reciproca della licenza di utilizzo di nuove tecnologie tra di loro complementari.
Esso si presenta particolarmente utile nel caso in cui due o più imprese godano di diritti di proprietà industriale che, ciascuno in relazione a singoli beni o aspetti, concorrono alla creazione di un unico prodotto.
Un accordo di cross-licensing mira ad evitare il sorgere di controversie tra i licenziatari proprio sul solco di una ‘concessione reciproca’ che, spesso, determina un reciproco rapporto di “dipendenza” e, conseguentemente, una maggiore fedeltà nell’adempimento delle reciproche obbligazioni.
I vantaggi che derivano da un accordo di tal tipo sono sostanzialmente individuabili in:
– maggiori risparmi di tempo e di risorse legati allo sfruttamento di un’opera già esistente;
– aumento della capacità produttiva dell’impresa;
rafforzamento dei legami commerciali tra le imprese parte del contratto.
E’ importante, infine, sottolineare che tale accordo favorisce una positiva collaborazione tra le imprese, attraverso la condivisione di know-how ed esperienze che permettono lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto nonché l’emergere di ulteriori innovazioni.
Leave a Comment