Nella fase di accertamento della sussistenza di un reato che avviene attraverso strumenti digitali, i contenuti veicolati possono costituire dei veri e propri elementi di prova. Si tratta però di prove smaterializzate, che possono assumere le più svariate forme: e-mail, chat, post sui social network, foto, video, screenshot e molto altro. Nonostante la diversità oggettiva che intercorre tra un documento cartaceo e tutte le varie tipologie di contenuti digitali, questi ultimi possono essere considerati come dei documenti informatici a tutti gli effetti. L’art. 234 c.p.p. specifica la natura delle prove documentali, a cui è possibile attingere attraverso l’acquisizione di scritti o altri tipi di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Cosa è un documento informatico? Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. p) del CAD si intende “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, intendendo per documento elettronico “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (Regolamento EIDAS). Il Regolamento Eidas, che tra l’altro ha introdotto il principio fondamentale della non discriminazione della forma elettronica dei documenti, ci apre gli occhi portandoci alla conclusione che il documento informatico è quel documento elettronico (testo, registrazione sonora, visiva e audiovisiva) che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Conseguenza di ciò è che una registrazione di un messaggio vocale tramite WhatsApp è un documento informatico nella misura in cui contenga la rappresentazione di atti, fatti o dai giuridicamente rilevanti, e quindi se formato e conservato a norma di legge una registrazione audio inviata tramite una qualsiasi applicazione o anche social network potrebbe avere efficacia probatoria ed essere utilizzata in giudizio ad esempio per dar prova della conclusione di un contratto.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha specificato quanto sia essenziale la verifica delle modalità di acquisizione del contenuto ai fini probatori. Di primaria importanza infatti è il carattere di integrità dei contenuti digitali. I principi che regolano la manipolazione di queste prove provengono dal Computer Forensic, che si occupa dell’acquisizione delle prove salvate su supporti digitali.
Quanto ai documenti informatici, l’art.20 comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) attribuisce ad essi l’efficacia probatoria della scrittura privata firmata digitalmente con ogni tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, come regolato dall’art. 2702 c.c. Lo stesso articolo precisa che “in tutti i casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.”.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha specificato quanto sia essenziale la verifica delle modalità di acquisizione del contenuto ai fini probatori. Di primaria importanza infatti è il carattere di integrità dei contenuti digitali. I principi che regolano la manipolazione di queste prove provengono dal Computer Forensic, che si occupa dell’acquisizione delle prove salvate su supporti digitali.
Un documento forense deve garantire la sua immodificabilità, integrità, qualità e sicurezza, inoltre deve essere necessariamente gestito nell’ambito di una procedura che assicuri corrispondenza tra la sua forma e il suo originale contenuto. Affinché il materiale digitale raccolto possa essere riconosciuto come elemento riguardante o costituente una prova è necessario che esso vada incontro ad un iter di legalizzazione. Si tratta di un’attività tecnica di preistruttoria, che consiste nell’eventuale estrazione e cristallizzazione della prova digitale in maniera conforme alle procedure internazionalmente riconosciute. Ad ogni prova viene associato un codice identificativo univoco che le rende accessibili alle autorità preposte, anche in caso di rimozione dallo spazio digitale di immissione. Si configura così un processo certificativo tecnico volto ad attestare la veridicità della prova digitale che ne attesta inequivocabilmente il suo valore sul piano del contenuto.
Ma quale è il valore probatorio di un documento digitale?
Nel caso in cui il documento digitale non è firmato con firma digitale, il suo valore probatorio e la sua idoneità sono valutati dal Giudice discrezionalmente fermi i requisiti sopra esposti. Tuttavia, in questo caso il valore probatorio non riguarda l’identificabilità del firmatario.
Il documento invece firmato digitalmente verrà valutato sia con riferimento alle sue caratteristiche che l’identità di chi lo ha firmato.
Infine, è lo stesso CAD che pone l’accento sul modo in cui è stato realizzato il documento informatico per stabilire il valore legale. Il documento dovrà essere redatto seguendo apposite regole tecniche per il documento informatico pubblicate dalla Pubblica Amministrazione con il nome di “Linee Guida sulla formazione, gestione, e conservazione dei documenti informatici”.
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