Oggi analizziamo un caso affrontato dallo studio legale relativo alle materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa.
Un Cliente riceveva, infatti, atto di citazione con domanda di condanna al risarcimento danni per responsabilità precontrattuale relativamente ad un preliminare di cessione quote di una S.r.l.
Controparte radicava il procedimento avanti il Tribunale Ordinario.
Con la comparsa di costituzione veniva eccepita dallo studio legale l’incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia d’impresa.
Nel fare ciò, si rilevava che per effetto dell’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, è stata ampliata la competenza delle sezioni specializzate denominate “Tribunali delle Imprese”, introdotte con il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Le suddette sezioni specializzate sono attualmente competenti a trattare determinati tipi di controversie riguardanti vari modelli societari, ivi comprese le società responsabilità limitata.
Con riferimento a tali tipologie societarie, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti attinenti: <al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti>.
Sul punto si richiamava anche l’orientamento della Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha affermato che: “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. ord. n. 8738 del 04/04/2017).
Alla luce di tale principio, lo studio riteneva maggiormente aderente al dettato di legge adottare un’esegesi estensiva, volta a ricomprendere nella suddetta categoria ogni res litigiosa connessa al sinallagma genetico e funzionale di un contratto – preliminare o definitivo – avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o di diritti ad essa connessi.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, si evidenziava come il caso in esame rispecchiasse chiaramente tutte le caratteristiche della tipologia di controversia oggetto della competenza per materia del Tribunale delle Imprese con conseguente incompetenza del Tribunale adito da. controparte.
Il Giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata, dichiarava la propria incompetenza con ordinanza di carattere decisorio nella quale venivano, altresì, liquidate le spese di lite secondo il principio della soccombenza.