Il commercio elettronico indica l’insieme di transazioni poste in essere tra commercianti e consumatori attraverso l’utilizzo di strumenti telematici e nello specifico attraverso la rete Internet. Infatti, le imprese hanno a disposizione una serie di strumenti come siti internet o app grazie al quale si possono concludere contratti senza la presenza fisica delle parti.
Già dalla prima definizione di commercio elettronico fornita dalla Commissione Europea (Comunicazione n. 157 del 1997, poi recepita dalla Direttiva 2000/31/CE o “Direttiva sul commercio elettronico” ) emergeva la sua ampia portata tanto da poter distinguere tra “commercio elettronico diretto” nel quale la conclusione e l’esecuzione del contratto avvengono totalmente online (l’acquirente ottiene il bene o il servizio online ad esempio attraverso un download) e “commercio elettronico indiretto” nel quale a differenza di quello diretto, l’esecuzione del contratto avviene in via tradizionale attraverso la consegna materiale del bene.
Con riferimento all’Italia, al fine di dare attuazione alla predetta Direttiva è stato emanato il D.lgs 70/2003 diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e contente norme a tutela del consumatore.
Il commercio elettronico trova la sua disciplina nel contratto telematico che si conclude a distanza attraverso appunto internet: ad essi la Dottrina e la Giurisprudenza applica le norme del codice di procedura civile, dall’art. 1321 all’art. 1469, cioè la disciplina dei contratti in generale.
Con il tempo, sono state introdotte distinzioni in ordine alle parti del rapporto: il commercio elettronico sarà business-to-business (B2B) nel quale le parti sono imprese o professionisti mentre sarà business-to-comsumer (B2C) quando avviene tra imprese, ossia chiunque professionalmente ed abitualmente acquista merci in e per conto proprio e successivamente le rivende, e consumatori.
È proprio quest’ultimo modello, il B2C, ad essere quello più gravato da oneri con riferimento all’imprenditore in quanto la controparte contrattuale è identificata nel consumatore, soggetto più debole e perciò meritevole di una maggior tutela. Il titolare dell’e-commerce è tenuto a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di residenza ovvero il Comune della sede legale della persona giuridica, il cui oggetto è la sussistenza del requisiti di capacità e onorabilità tra cui l’assenza di fallimenti e condanne penali.
Nel modello B2C, in cui vi è un consumatore, si applicano altresì le norme contenute nel Codice del Consumo. In particolare, oltre agli obblighi di informazioni che il professionista deve rispettare fornendo qualsiasi dettaglio sul bene o il servizio in vendita, devono essere pubblicate in modo chiaro sul sito le condizioni di vendita e il consumatore deve essere a conoscenza del diritto di recesso che può esercitare ex art. 52 Cod. Cons., di norma, entro 14 giorni dalla conclusione dell’acquisto se si tratta di un servizio o dalla ricezione fisica del prodotto se si tratta di un bene.
Il venditore, non appena riceve il bene reso, ha l’obbligo di rimborsare entro i 14 giorni successivi, il prezzo della merce comprensivo delle spese di invio della merce (la legge prevede che solo le spese per la restituzione della merce sono a carico del consumatore, concetto ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C 511/08 del 15 aprile 2010.
La Corte di Giustizia Europea (sentenza C-298/07 del 2008) ha, inoltre, stabilito che chi fa commercio elettronico deve mettere a disposizione un contatto efficace con i consumatori, nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di chiedere chiarimenti o comunque prendere contatti col venditore, anche prima della stipula del contratto.
In considerazione del fatto che chi non ha una connessione internet potrebbe avere gravi difficoltà a contattare il prestatore, la Corte ha stabilito che, su richiesta esplicita del cliente, si deve obbligatoriamente mettere a disposizione un numero telefonico o un altro accesso non elettronico per una comunicazione diretta.
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