La Direttiva UE 2019/771 e il nuovo d.lgs n. 170/2021 prevedono, a partire dal 1 gennaio 2022, uno specifico obbligo normativo per la vendita di beni con elementi digitali.
Cosa si intende per beni con elementi digitali?
Innanzitutto è opportuno chiarire che per “beni con elementi digitali” devono intendersi “beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. Si tratta pertanto di beni rientranti nel più ampio ambito dell’IOT materiali che sono tuttavia connessi alla rete e con essa scambiano informazioni
Quali sono gli aggiornamenti che i venditori di beni digitali devono garantire?
Per quanto riguarda gli aggiornamenti che il venditore è tenuto a fornire, la norma specifica che si tratta degli aggiornamenti:
- (a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale
oppure
- (b) se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).
Un’adeguata e completa informativa è fondamentale per non incorrere in inadempimenti
È bene ricordare che la normativa di cui si tratta è volta a tutelare la trasparenza delle informazioni e la più generale tutela della parte contrattuale debole individuata nel consumatore rispetto all’operatore professionista.
Per questo, come per ogni aspetto della relativa normativa, è necessario che il venditore informi il consumatore della disponibilità degli aggiornamenti, delle conseguenze in caso di mancata installazione e che fornisca istruzioni adeguate per l’installazione dei prodotti, al fine di non incorrere in inadempimenti dovuti ad aver taciuto od occultato tali aspetti.
Una adeguata e completa informativa, infatti, determinerà in capo all’operatore economico uno sgravio di responsabilità nel momento in cui il consumatore, pur debitamente avvertito, non provveda all’installazione in un termine da valutarsi congruo, e si verifichino pertanto dei difetti di funzionamento nel bene fornito
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