L’Italia ha recepito in via definitiva la direttiva copyright dell’Unione europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale: a partire dal 12 dicembre 2021le piattaforme online (e quindi, sia i motori di ricerca sia le piattaforme social) dovranno ottenere il consenso dei titolari dei diritti per permettere l’accesso al pubblico alle loro opere.
Ed infatti, tempestivamente, agli editori è comparso su Facebook il seguente avviso:

Ma cosa si intende per editori?
Si tratta dei soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, ovvero un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa.
Ne deriva che non solo le testate giornalistiche registrate al Registro della stampa tenuto dal Tribunale sono da considerarsi editori, ma anche qualsiasi sito che per finalità economiche svolge attività seriale di pubblicazione di notizie online è da qualificarsi editore.
Quali sono i nuovi obblighi stabiliti a carico delle piattaforme che condividono online le notizie pubblicate dagli editori?
Le piattaforme – e quindi anche i social network – sono tenute ad ottenere il consenso dell’editore prima di condividere online l’articolo dallo stesso diffuso, riconoscendo all’editore un equo compenso i cui criteri per la determinazione saranno stabiliti da un apposito decreto dell’AGCOM, l’Autorità Garante delle Comunicazioni.
Si tratta pertanto di un vero e proprio nuovo diritto, prima non esistente, volto a tutelare gli autori ed il proprio diritto alla tutela delle opere dagli stessi creati, nonchè gli operatori economici che basano la propria attività remunerativa proprio sulla produzione e diffusione di tali opere.
Anche un utente privato che condivide una notizia giornalistica su Facebook è tenuto al pagamento di un equo compenso all’editore?
No, la Direttiva e il D.lgs. 177/2021 stabiliscono espressamente che la semplice ricondivisione tramite link da parte di un utente privato non obbliga al pagamento del compenso.
Parimenti, la condivisione di poche parole o di brevi estratti non viene ritenuta sufficiente a far sorgere il diritto al compenso, qualora si tratti di estratti non sufficienti ad avere contezza dell’intero articolo, per cui solo il rinvio e la lettura dell’articolo completo sia idoneo a consultare nella sua pienezza l’articolo stesso.
Cosa accade se l’editore non firma digitalmente l’esclusione di responsabilità per la condivisione dei propri articoli su Facebook ?
In questo caso, Facebook permetterà all’editore di pubblicare l’articolo sulla propria piattaforma, ma i link verranno visualizzati dagli utenti solo come collegamenti ipertestuali ed estratti molto brevi, senza la visualizzazione dell’anteprima, della foto e del sommario.
Leave a Comment