Un “collage digitale” dal nome “everydays: the first 500 days”, di cui l’artista Beeple, sfruttando i cd. NFT è stato venduto all’asta alla cifra record di 69,3 milioni di dollari.
Si parla di “arte digitale” o di “cripto-arte”, un nuovo modo di produrre opere di grande valore.
Ma cosa si intende quando si parla di NFT? Quali sono le implicazioni sul piano normativo?
Innanzitutto il non-fungible token (NFT) è un tipo particolare di token crittografico creato per la compravendita di opere d’arte digitali. Infatti acquistando un’opera con NFT il compratore acquisisce un documento virtuale, detto smart contract attestante il proprio diritto sull’opera. Il supporto digitale scelto per la creazione di un’opera in NFT genera una lunga sequenza di 0 e 1 la quale viene compressa in una sequenza più corta che prende il nome di hash.
Possono esserci diversi tipi di NFT, come ad esempio gli asset tokens, che conferiscono un diritto specifico su un bene materiale o immateriale, gli utility tokens, che garantiscono un diritto di accesso esclusivo a beni o servizi su una determinata piattaforma blockchain, o i security token, che rappresentano la proprietà di un complesso di assets e conferiscono ai titolari diritti equiparabili a quelli degli strumenti finanziari.
Dal punto di vista della normativa sul diritto d’autore, sembra emergere una nuova categoria di opere, ovvero le opere dell’ingegno digitali in esemplare unico o in edizione limitata, aventi un determinato valore proprio in virtù dell’unicità e autenticità.
Tuttavia, gli NFT forniscono informazioni certe e attendibili rispetto a ciò che si trova sulla blockchain ma non certificano che il bene corrispondente sia un originale o che l’emittente del token sia effettivamente il titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Ciò deriva dal fatto che i diritti di sfruttamento delle opere d’arte non vengono trasferiti automaticamente all’acquirente al momento dell’acquisto. In Italia, ad esempio, l’art. 109 della legge sul diritto d’autore stabilisce che “La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge” così disponendo che diritti di sfruttamento, appartengono esclusivamente all’autore e non vengono trasferiti con la vendita dell’opera, salvo diverso accordo scritto tra le parti. L’acquirente non acquisendo tutti i diritti di utilizzazione economica, non potrà quindi riprodurre o utilizzare in altro modo l’opera digitale.
Quanto invece all’inquadramento giuridico degli NFT, negli ultimi tempi, si sono percorsi diversi tentativi risultando la materia assai complessa. Invero, gli NFT sono uno strumento molto particolare e figlio dell’innovazione del XXI secolo.
In primo luogo, è necessario valutare se gli NFT possono rientrare nella definizione fornita dal codice civile all’art. 1996 di “titoli rappresentativi di merci” in quando in effetti sono dei veri e propri asset rappresentativi di un bene reale e di quello digitale sottostante.
In secondo luogo, essi potrebbero essere ricompresi nell’applicazione del Regolamento MiCA del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato il 24 settembre 2020, in tema di “cripto-attività”. Essa è la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Tuttavia, il Report n. 7/2021, in materia di NFTs, dell’osservatorio europeo sulla blockchain i non fungible token non rientrerebbero negli obiettivi della MiCAR, in quanto quest’ultima non sarebbe riferita a crypto asset infungibili.
Un’ulteriore possibile inquadramento potrebbe essere quello degli strumenti finanziari, cosi applicando la Direttiva cd. MiFID II, sebbene tale ipotesi sia di difficile applicazione in quanto le caratteristiche proprie degli NFT siano in parte incompatibili con quelle riportate dalla Direttiva in cui si menzionano i caratteri di fungibilità, intercambiabilità e replicabilità.
La materia è in continua evoluzione per il suo carattere intrinsecamente innovativo, soprattutto in quanto ci aspetta un futuro basato su realtà virtuale, tra Criptovalute e Metaverso. In un contesto così prospettato, gli NFT potrebbero essere l’unico strumento che certificherebbe proprietà e unicità, con una serie di nodi giuridici che andranno sciolti attraverso una normativa ad hoc.
Leave a Comment