In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro, previsto per il 15 ottobre 2021, molti giornali hanno iniziato a lanciare l’allarme: il Paese sarebbe stato inesorabilmente impreparato all’introduzione della misura e, conseguentemente, l’applicazione della stessa avrebbe gettato l’intera Nazione nel caos, con scioperi annunciati, disordini diffusi ed dilagante incertezza normativa ed istituzionale.
Preoccupata da questo paventato “Dies Irae” dell’entrata in vigore del Green Pass, una piccola azienda nostra Cliente si rivolgeva allo Studio, al fine d’ottenere chiarimenti in ordine alla misura, sia con riferimento alle modalità operative da adottare all’interno della compagine aziendale, sia con riferimento agli accorgimenti documentali da predisporre, con particolare attenzione agli aspetti della privacy e sulla compatibilità della misura con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
Nel fornire una risposta a tali interrogativi, davvero molto complessi, specie in ragione della vaghezza delle norme e della mancanza di ulteriori chiarimenti del Governo (poi arrivati alla vigilia dell’entrata in vigore della misura, il 14 ottobre 2021), si è primariamente dovuto procedere ad una attenta lettura delle disposizioni contenute nel D. L. 21 settembre 2021, n. 127, che rappresenta la norma di riferimento in materia.
In particolare, l’art. 3 del citato decreto dispone, al primo comma, che, “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”, introducendo dunque, in capo a qualunque lavoratore privato, l’obbligo di esibire il Green Pass.
Il successivo comma secondo, poi, dispone che la medesima disposizione si applica non soltanto ai lavoratori subordinati, ma a tutti i soggetti “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” negli stessi luoghi di lavoro privati, anche in base a contatti esterni.Dall’applicazione di tali disposizioni vengono esentati esclusivamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Va da se’ che l’introduzione di un obbligo siffatto comporti un impegno significativo per i datori di lavoro, i quali debbono adoperarsi per assicurare una attenta e fedele applicazione della normativa all’interno della propria compagine aziendale, non del tutto immediata alla luce delle sole disposizioni normative.
Quanto alle modalità applicative, infatti, il Decreto-Legge in parola si limita a disporre che “i datori di lavoro (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2” (comma 4) e ad obbligare gli stessi a definire, entro il 15 ottobre 2021 “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”.
Già ad una prima lettura del Decreto, appare chiara dunque la strategia adottata dal Governo-Legislatore: definire l’obbiettivo (l’introduzione del Green Pass sul luogo di lavoro), lasciando i soggetti tenuti alla verifica liberi di scegliere le modalità più idonee alla propria struttura e alla propria attività, secondo delle linee guida molto ampie dettate dalla norma.
Chiaramente, una scelta normativa siffatta si presenta quantomeno come ambivalente.
Se da un lato infatti non costringe gli agenti al rispetto di pesanti normative di dettaglio non versatili ed inapplicabili a molte realtà, dall’altro lato presenta lo svantaggio di spaesare gli operatori, i quali si trovano a dover dare corso ad una normativa di “principio” in un ambito nel quale, nel corso della pandemia, si sono affastellati molteplici provvedimenti fino a determinare la creazione dei una vera e propria “Babele normativa”.
Inoltre, non bisogna dimenticare che i dati contenuti all’interno della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), fornendo indicazioni in ordine al possesso di una certificazione sanitaria, rappresentano dati personali (relativi alla salute, tra l’altro!) ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e che sono pertanto soggetti alle disposizioni dello stesso.
Evidenziate ai Clienti le caratteristiche fondamentali della normativa, oltre alle criticità della stessa, gli si è proposta, in ossequio alle disposizioni del D. L. 21 settembre 2021 n. 127, art. 3, commi 4 e 5, l’elaborazione di documentazione idonea a chiarire ed illustrare in maniera univoca e comprensibile l’organizzazione aziendale in tema di controllo del Green Pass, con la nomina di un soggetto a ciò specificamente deputato e la consegna a quest’ultimo di idonea istruzione contenente le modalità operative.
Inoltre, data la riconducibilità dei dati contenuti nella certificazione ai dati sanitari contemplati dal GDPR, si è provveduto a fornire il cliente di idonea documentazione anche con riferimento a tale aspetto, predisponendo apposita informativa per gli interessati e documenti integrativi del Registro dei Trattamenti e dell’organigramma privacy aziendale, il cui uso è stato attentamente illustrato al cliente, il quale ha subito provveduto a darne attuazione all’interno della propria azienda.
Nel consegnare la documentazione, ovviamente è stato dato atto che il nostro intervento, in tale contesto, è stato (così come solo poteva essere), esclusivamente documentale-normativo.
Ci si è infatti limitati a porre in essere tutti gli accorgimenti e gli obblghi prescritti dalla normativa emergenziale e dalle disposizioni europee in tema di trattamento dei dati personali, non potendo ancora avere un effettivo riscontro pratico in ordine all’applicazione della normativa e ai risvolti della stessa in ogni ambito del diritto.
Solo il tempo, infatti, potrà permetterci di trarre un bilancio definitivo dell’applicazione, nelle aziende private, del D. L. 21 settembre 2021, n. 127, ciò con riferimento in particolare, ai profili sanzionatori e para-sanzionatori sia per i dipendenti che per i datori di lavoro inadempienti, di cui diversi aspetti che solo un’attenta prassi del diritto potrà risolvere, appaiono ad oggi incerti e nebulosi.
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