L’organizzazione di contest online, sui siti web o sui social media, è divenuto un fondamentale strumento di marketing utilizzato dalle aziende per promuovere i propri prodotti e fidelizzare la clientela.
Tali iniziative, tuttavia, sono soggette all’applicazione di una specifica normativa volta a garantire interessi generali quali la protezione dei consumatori, la correttezza dell’azione commerciale, la tutela della pubblica fede.
Ma cosa si intende per concorsi a premio?
Sono considerati concorsi a premio, in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001 n°430, le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
Cosa sono invece le cosiddette operazioni a premio?
Sono, invece, considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.
Quali sono gli adempimenti necessari in capo agli organizzatori?
Innanzitutto, è necessaria la redazione di un regolamento dettagliato , che dovrà essere fruibile a tutti i partecipanti e comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l’apposito portale telematico messo a disposizione dall’Ente.
Ancora, entro 15 giorni antecedenti la data di inizio del concorso la società promotrice, tramite apposito portale online, dovrà effettuare apposit comunicare al MISE circa l’imminente inizio del concorso a premi, allegando altresì il regolamento firmato digitalmente.
Inoltre, dovrà essere prestata una cauzione pari al 100% (in caso di operazioni a premio, invece, solo del 20% del valore totale) del valore complessivo del montepremi, determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o dell’imposta sostitutiva, ma al netto della relativa imposta.
La chiusura del concorso si articola in due fasi: la redazione del verbale di chiusura, che deve essere redatta da notaio o dal funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio territorialmente competente, che verificherà la regolarità di tutta la documentazione del concorso; la successiva comunicazione di chiusura concorso che va inviata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite il sistema PREMA e deve contenere il verbale di chiusura firmato digitalmente.
Al termine del concorso, assegnati i premi e inviato il verbale di chiusura al Ministero, la cauzione viene svincolata trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione del verbale, previa idonea verifica da parte del Ministero che, attestato il regolare svolgimento del concorso, dispone lo svincolo della cauzione. In caso di violazioni nella consegna dei premi, il Ministero determina l’incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 100% del valore dei premi del concorso.
Cosa avviene in caso di inosservanza della normativa?
In caso di inosservanza della legislazione in materia, le sanzioni variano dagli oltre duemila ai diecimila euro, e possono prevedere, in base ad una valutazione discrezionale del MISE, l’obbligo accessorio di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio a carico del trasgressore.
Cosa occorre fare prima di avviare un giveaway online?
Se sei l’organizzatore di un concorso on-line, sia tu un privato oppure società, o ancora un’agenzia di comunicazione che opera per conto di un proprio cliente, faresti bene a rivolgerti a professionisti del settore prima di andare online, assicurandoti la copertura legale, notarile e fiscale necessaria al fine di rispettare la complessa normativa posta alla base di queste iniziative.
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