
Nella tarda primavera del 2021, si rivolgeva al nostro Studio il fondatore di una START-UP che opera per l’intermediazione on-line nell’ambito della ristorazione.
Il Cliente aveva infatti trovato dei potenziali acquirenti per la propria attività e si trovava in quel momento nel bel mezzo di una due diligence disposta dai potenziali acquirenti preliminarmente all’acquisto.
Nel corso della due diligence, i consulenti della controparte si sono concentrati in particolare su due aspetti:
– il rispetto, da parte del nostro cliente, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, con particolare riferimento, tra i vari aspetti, a quello della nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO);
– il rispetto, da parte del nostro Cliente, delle dispozioni di cui al Regolamento (UE) n. 1150/2019 in tema di intermediazione online.
Particolarmente incisivo è stato il controllo in tema di privacy: i consulenti di parte acquirente hanno insistito particolarmente sulla verifica in ordine alla regolare tenuta del Registro dei Trattamenti e alla presenza di responsabili e incaricati del Trattamento regolarmente nominati, oltre che sulla presenza di idonee informative per tutti i soggetti interessati.
Inoltre, la due diligence si è concentrata sulla figura del DPO (figura assente dall’architettura privacy della nostra azienda cliente in quanto non obbligatoria) richiedendo addirittura la redazione di un parere scritto che ne motivasse la mancata nomina, dimostrandone l’insussistenza dei presupposti e, pertanto, il corretto esercizio del potere discrezionale riservato in capo al Titolare del Trattamento dall’art. 37 del Regolamento.
Ancor più interessante, tuttavia, è stata l’attenzione riservata al rispetto, da parte della nostra Cliente, delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 12 luglio 2020 al fine di garantire “equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi d’intermediazione online”.
Tale Regolamento, pur essendo entrato in vigore “in sordina” in ragione della pandemia da Covid-19 che nel corso del 2020 ha costretto molte aziende a rivedere e riconsiderare le proprie priorità, rappresenta una normativa piuttosto rivoluzionaria nel contesto dell’intermediazione on-line, con riferimento, in particolare, ai rapporti BTB.
Il sempre maggiore proliferare di piattaforme digitali, e-commerce, motori di ricerca on-line, stores on-line e altri mezzi d’intermediazione commerciale ha infatti indotto le istituzioni europee ad intervenire per garantire, anche in tali contesti, il rispetto di principi di equità e trasparenza, estendendo alcune delle tutele ormai assodate in tema di rapporti BTC on-line ed off-line, anche ai rapporti BTB intercorrenti tra gli utenti commerciali (privati o imprese) che utilizzano i servizi d’intermediazione online per fini legati alla propria attività imprenditoriale o commerciale rapportandosi perciò con i gestori di tali piattaforme che, in considerazione del loro pieno controllo sulla gestione delle piattaforme, assumono una posizione di forza rispetto agli utenti commerciali medesimi.
Tali principi si concretizzano, in particolare in quattro ambiti:
– la stesura di termini e condizioni contrattuali di fornitura dei servizi d’intermediazione in modo chiaro ed intellegibile da parte degli utenti commerciali;
– l’introduzione di obblighi motivazionali, da parte del gestore della piattaforma, in sede di limitazione, sospensione e cessazione dei servizi;
– l’introduzione di importanti e stringenti obblighi di pubblicità in tema di parametrazione del posizionamento degli utenti commerciali all’esito di rierche, da parte dei consumatori online nella piattaforma
– l’istituzione di un adeguato sistema interno di gestione dei reclami.
Obbligati all’adozione del Regolamento sono i “servizi d’intermediazione online” e i “motori di ricerca”, ai quali la Società nostra Cliente viene ricondotta ai fini dell’applicazione delle disposizioni regolametari.
Nell’assistere il nostro Cliente nel corso della due diligence, lo Studio si è dovuto concentrare proprio su quest’ultimo Regolamento, verificando, in particolare, la presenza di tutti i requisiti per la compliance allo stesso in capo alla sua struttura aziendale
Il nostro lavoro si è mosso, in particolare, su due binari.
Primariamente abbiamo provveduto a rielaborare le condizioni generali di fornitura del servizio adottate dalla nostra Cliente, redigendo queste ultime in ossequio ai principi di chiarezza e facile interpretazione introdotti dal regolamento.
Successivamente, poi, si è provveduto a redigere un apposito regolamento aziendale teso ad introdurre nella concreta realtà quei principi di equità e trasparenza introdotti dal legislatore europeo, introducendo regole precise in relazione alla limitazione e al posizionamento degli utenti commerciali e alla comunicazione dei reclami e alla loro gestione interna.
A riguardo, nonostante la rccente introduzione del Regolamento e la scarsissima letteratura in materia, che ci ha costretto a muoverci in un ambito nuovo e, per certi punti di vista, insidioso, siamo riusciti ancora una volta, grazie al lavoro di squadra e alla sensibilità del nostro Team ai temi dei diritto con riferimento alle nuove tecnologie, a raggiungere l’obbiettivo: la due diligence si è conclusa positivamente e la compravendita della Società nostra Cliente si è vantaggiosamente perfezionata.
Quanto invece ad ulteriori, possibili, risvolti applicativi del Regolamento (UE) n. 2019/1150, solo il tempo ci dirà se la consapevolezza acquisita dal legislatore europeo in ordine all’intermediazione commerciale on-line arriverà a tradursi, nella pratica, in una riduzione degli abusi e in una maggior tutela degli utenti commerciali, visto che la recente entrata in vigore del Regolamento, unitamente alle attuali congiunture economiche e sanitarie, non permette ancora di trarre, a riguardo, conclusioni significative.
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