
Oggi vi raccontiamo l’esperienza di un nostro cliente che ci si è rivolto allo studio al fine di avere chiarimenti in merito ad alcune segnalazioni al CRIF di cui non aveva avuto preventiva comunicazione e che gli impedivano di ottenere dalla Banca l’erogazione del mutuo per l’acquisto di una casa.
A seguito della richiesta della visura personale alla Centrale Rischi, emergevano due segnalazioni per ritardati pagamenti di un finanziamento già estinto da alcuni mesi e per i quali il Cliente mai aveva ricevuto comunicazioni dalle società finanziarie erogatrici.
Atteso quanto riferitoci dal Cliente, provvedevamo ad inviare formale richiesta al CRIF affinchè procedesse alla cancellazione immediata delle segnalazioni sulla base delle disposizioni normative in materia che prevedono (art. 125 c. 3 TUB, art. 4 c. 7 del Codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie nonché dalla circolare 139 del 11.02.1991 della Banca d’Italia) che l’intermediario sia tenuto -a pena di illegittimità della segnalazione- a preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla comunicazione alla Centrale Rischi.
Sulla scorta della normativa sopra richiamata ed in considerazione del fatto che la mancata comunicazione/notificazione del preavviso di segnalazione legittima, a parere della Corte di Cassazione più volte intervenuta sul punto, l’emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. recante intimazione alla Banca a provvedere all’immediata cancellazione/rettifica del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ed al CRIF con efficacia retroattiva dalla segnalazione, il CRIF (operate le opportune verifiche con la finanziaria che nulla opponeva alla richiesta avanzata per conto del Cliente) comunicava, dopo un paio di settimane dalla ricezione della diffida, di aver provveduto alla rettifica immediata della posizione.
L’intervento dello studio, pertanto, consentiva al Cliente di ottenere la cancellazione della segnalazione illegittima e, non risultando ulteriori eventi pregiudizievoli, di vedersi accolta la richiesta di erogazione del mutuo per l’acquisto della casa.
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