La possibilità per un socio di effettuare attività in concorrenza a quella della società cui appartiene è un tema alquanto rilevante, stante le possibili ricadute economiche e sulla vita della società.
Per quanto riguarda le società di persone (società in nome collettivo) una specifica norma di legge – l’articolo 2301 del codice civile – vieta al socio, senza il consenso degli altri soci, di esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente a quella della società, e di partecipare quale socio in altre società di persone.
L’inosservanza di tale norma legittima la società a pretendere il risarcimento del danno da parte del socio inadempiente.
L’unica eccezione, in cui il consenso si presume, è il caso in cui l’attività concorrente fosse già svolta dal socio prima della costituzione della società, e gli altri soci ne fossero a conoscenza.
La ratio di tale norma sta nel fatto che, nelle società di persone, si presume che tutti i soci siano partecipi ed informati dell’attività sociale, sicchè la partecipazione in società concorrente potrebbe sottrarre energie alla società, nonchè l’utilizzo di informazioni apprese potrebbe danneggiare la società stessa.
Il socio di società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni), al contrario, può legittimamente esercitare attività in concorrenza a quella della società. Tale facoltà vale sia nel caso in cui il socio sia o costituisca una nuova società di cui è amministratore, sia nel caso in cui sia socio di capitali di società concorrente.
Capita tuttavia alquanto sovente che, anche all’interno di società di capitali, i soci rivestano un ruolo attivo e propulsivo all’attività commerciale della società.
In questo caso, si impone da parte di tutti i soci un’adeguata riflessione, in sede di stipula dello statuto societario, piuttosto che in sede di patti parasociali, al fine di regolare reciproci obblighi e diritti, al fine di evitare spiacevoli situazioni di conflitto che, tantopiù nel caso di partecipazioni egualitarie, possono portare ad un potenziale blocco dell’azione sociale, con inevitabili conseguenze che impattano sul raggiungimento degli obiettivi di cui al contratto sociale.
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