La diffusione sempre maggiore dei contratti commerciali conclusi a distanza, nonchè l’orientamento legislativo alla smaterializzazione e alla digitalizzazione, rendono attuale la necessità di una sempre più approfondita disanima del valore giuridico e dell’efficacia delle diverse tipologie di firme c.d. informatiche.
Termini che paiono sovrapponibili hanno invece significati diversi e, soprattuto, un differente valore ai fini legali e probatori.
Per FIRMA AUTOGRAFA si intende la firma apposta in originale su supporto cartaceo. La sottoscrizione apposta di pugno su un documento ha valore probatorio nei confronti di chi l’ha apposta, salvo che venga disconosciuta da quest’ultimo. Se la firma è stata apposta in presenza di un notaio o di pubblico ufficiale, la parte che intende disconoscerla è onerata di proporre querela di falso. Nel caso in cui la firma sia stata apposta su scrittura privata non autenticata, la parte che nonostante il disconoscimento dell’altra intenda avvalersene è onerata di proporre istanza di verificazione, il cui procedimento prevede il confronto con altri documenti sottoscritti e l’ausilio di tecnici grafologi.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale [D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82] e il Regolamento eIDAS (Electronic Identification and Trust Services) sono le fonti normative principali che ci consentono di definire la FIRMA ELETTRONICA come un insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Si tratta della tipologia più semplice di sottoscrizione informatica che comprende, ad esempio, i messaggi di posta elettronica ordinaria. Il suo valore in giudizio è liberamente valutabile dal Giudice.
La FIRMA ELETTRONICA AVANZATA è definita come l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. Essa consente, rispetto alla firma elettronica semplice, l’identificazione del firmatario e la riconduzione allo stesso del documento firmato. Rientrano in tale categoria, ad esempio, i messaggi scambiati tra caselle PEC di posta elettronica certificata. L’articolo 20 del Cad, prevede che il documento informatico abbia l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, equivalendo quindi ad una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata». Tuttavia, il livello di sicurezza della firma elettronica avanzata è inferiore a quello della firma elettronica qualificata o digitale, per cui non sempre la giurisprudenza le riconosce uguale valore giuridico. E’ consentito l’utilizzo della firma elettronica avanzata in tutti i contratti fra le parti o in altri atti specificamente previsti dalla legge (elencati nell’articolo 1350 del codice civile, comma 13) come l’atto costitutivo di una società, le convenzioni matrimoniali, donazioni, accordi fra le parti, ma non per i contratti relativi ad operazioni immobiliari.
Appartiene alla categoria delle firme elettroniche avanzate la FIRMA GRAFOMETRICA , con cui si definisce una tipologia di firma elettronica realizzata con modalità del tutto analoghe alla firma autografa su carta – ad esempio, la firma apposta su tablet, utilizzata in ambito bancario con l’ausilio di una particolare penna che memorizza dinamicamente il movimento di una stilo.
La FIRMA DIGITALE, prevista solo in Italia dal Codice dell’Amministrazione Digitale, è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Tale sottoscrizione ha lo stesso valore giuridico di una firma autografa, ed ha il più ampio spettro di applicazione rispetto alle altre tipologie di sottoscrizione.