Abbiamo già affrontato il tema delle specifiche differenze tra Telelavoro e Smart Working, ma cosa accade in caso di infortunio subito da un dipendente in regime di Telelavoro e/o Smart Working? Di seguito affrontiamo tale tematica.

Per quali infortuni è coperto chi lavora da casa.
Preme precisare sin da subito come i Telelavoratori e gli Smart Worker siano tutelati applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori: dunque in caso infortunio tali lavoratori verranno regolarmente tutelati dall’INAIL (resta fermo che rimangono in vigore le regole generali applicabili alla materia).

Vi è, però, il limite dell’infortunio che sia scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, non collegati alla prestazione lavorativa, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attivita lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso causale fra prestazione lavorativa, rischio ed evento infortunistico. Per fare un esempio, se durante la mia attività lavorativa, svolta presso il mio domicilio in Smart Working o Telelavoro, mi sposto al di fuori della mia abitazione al fine di fare delle commissioni e subisco un infortunio, difficilmente l’INAIL mi tutelerà, in quanto si tratta di un’attività non inerente la prestazione lavorativa.

Sarà, invece, da considerarsi infortunio in itinere (che come abbiamo già visto è trattato e tutelato alla stregua di infortunio sul lavoro) l’infortunio accaduto al lavoratore che si sta recando sul luogo designato per il telelavoro. In caso di Smart Working, invece, nell’ipotesi in cui le singole giornate lavorative vengano lavorate in parte in azienda ed in parte presso il domicilio del lavoratore, un eventuale infortunio avvenuto durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa non è da considerarsi quale infortunio in itinere, bensì quale infortunio avvenuto per finalità lavorative durante il percorso che collega un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro.

Obbligo di informativa.
In caso di lavoratore in regime di Telelavoro o Smart Working, secondo quanto sancito dall’articolo 22, L. 81/2017: “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro“.

Ne consegue, dunque, che il datore di lavoro debba consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori un’informativa scritta nella quale individua i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di esecuzione della prestazione da parte del lavoratore agile o del telelavoratore. Si tratta una mappatura del rischio elaborata specificamente e che deve essere aggiornata annualmente.
Attenzione, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sancisce una deroga a tali modalità di informativa, prevedendone la possibilità di assolvimento “in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

Devo comunicare all’INAIL il regime di Telelavoro o di Smart Working?
Le prime domande che sorgeranno spontanee al datore di lavoro riguarderanno la copertura assicurativa del lavoratore e se vi sia la necessità di comunicare all’INAIL il regime di Telelavoro o Smart Working dei propri lavoratori.

Ebbene il datore di lavoro non dovrà effettuare alcuna dichiarazione, in quanto, di norma, il lavoratore è già tutelato dall’INAIL. Il lavoro agile ed il telelavoro, infatti, sono, come già detto nei precedenti articoli, semplici modalità di effettuazione della prestazione derivante da un contratto di lavoro subordinato. Quindi il lavoratore che opera con tali modalità è a pieno titolo inserito fra i soggetti per i quali è previsto l’ambito di tutela assicurativa infortunistica obbligatoria di cui al D.P.R. 1124/1965. Inoltre la circostanza che la prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agilee/o telelavoro comporti l’esecuzione della stessa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, non determina una variazione della classificazione della lavorazione.
Ne consegue, come già anticipato, che non vi dovrà essere alcuna comunicazione all’INAIL ed lavoratore sarà coperto, ciò solamente nel caso in cui non vi siano dell’effettive modifiche nella mansioni e nelle attività svolte dal lavoratore, in quel caso il datore è tenuto a darne conoscenza all’INAIL, in quanto le nuove attività potrebbero comportare un differente tipo di rischio.