La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, in relazione alle disposizioni di cui al protocollo condiviso allegato al DPCM del 26/04/2020, ha emanato indicazioni operative sulla base del presupposto, in primo luogo, che le disposizioni in esso contenute, in quanto espressamente richiamate da una disposizione di legge, hanno valore normativo.

La violazione delle misure di contenimento di cui al Protocollo comporta pertanto l’applicazione delle sanzioni di cui al D.L. 19/2020.

Le sanzioni previste all’art. 4 del D.L. 19/2020 sono quelle di cui alla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa che sono però prive del potere di adottare prescrizioni sull’adozione di misure organizzative e gestionali.

L’art. 4 del D.L. 19/2020 fa salvo tuttavia l’ipotesi che “il fatto non costituisca reato” per cui la Procura ribadisce che il datore di lavoro che non rispetti le norme di cui a uno dei protocolli, qualora tale fatto costituisca un illecito di natura penale, sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti, mentre non sarà applicata la sanzione amministrativa, nè quella principale nè quella accessoria.

La Procura reperisce inoltre nella norma di cui all’art. 301 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta richiama gli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994, la base giuridica che consente all’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, possa impartire al contravventore apposite e specifiche prescrizioni, fissando altresì un termine per la regolarizzazione, atte a far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel momento in cui, quindi, l’organo di vigilanza ravvisi che l’inadempimento a una delle prescrizioni di cui ai Protocolli costituisce altresì violazione di una norma di cui al D.Lgs. 81/2008, oltre ad avere poteri prescrittivi, sarà tenuto alla comunicazione alla Procura della notizia di reato inerente alla contravvenzione, ai sensi dell’art. 347 del codice penale.

A titolo esemplificativo, la Procura fa riferimento agli obblighi di informazione, di pulizia e sanificazione, di adozione di misure igieniche personali, di utilizzo di Dispositivi di Portezione Individuale, tutti richiamati e specificatamente normati nei Protocolli.