In data 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge n. 27 del 24.04.2020, di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il famoso “Decreto Cura Italia”, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le previsioni messe a disposizione a sostegno delle famiglie e a tutela dei debitori economicamente in difficoltà è stato introdotto l’art. 54 ter, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, secondo il quale “1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Mediante la siffatta norma il legislatore nazionale ha pertanto inteso preservare l’abitazione principale del debitore.
E così, attraverso il dossier parlamentare della legge di conversione, è stato chiarito che il parametro a cui attenersi ai fini dell’individuazione del concetto di “prima casa” sia da cercarsi nell’art. 10, comma 3 bis del D.P.R. n. 917/1986, con il quale “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Nessun dubbio pertanto sulle tipologie di immobili non pignorabili e soggetti alla sospensione, rientrandovi anche abitazioni di lusso e di categoria catastale A/8-A/9, purché si tratti di prime case; tutti gli altri beni immobiliari diversi dall’abitazione principale potranno essere invece aggrediti.

Al contrario, più complessa è apparsa l’individuazione del concreto ambito di applicazione della sospensione di cui si discute.
Attenendosi alla mera interpretazione letterale della legge, “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare” sarebbe contemplata, includendo non solo i procedimenti pendenti, ma anche quelli che potrebbero essere azionati a far data da oggi, sino al futuro 30 ottobre. In ogni caso, la disposizione non vieta al giudice di emettere un provvedimento decisorio, demandando però a un momento successivo l’esperimento in concreto dell’azione esecutiva portandola così a compimento.
Inoltre la sospensione sembrerebbe operare in automatico senza il deposito di un’istanza di parte, tuttavia ci si è domandati in che modo, operando automaticamente la misura, venga esperito il controllo di accertamento sull’immobile adibito a prima casa o meno.
Nessuna linea guida è stata resa disponibile al fine di porre chiarezza a quesiti operativi tutt’altro che superflui.
Pertanto, a tutela del debitore, si consiglia di depositare un’istanza di parte al giudice competente, con la quale si domandi esplicitamente di sospendere la procedura esecutiva immobiliare, atteso che oggetto del pignoramento risulti essere l’abitazione principale.