Oggi analizzeremo due differenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: il “Telelavoro” e lo “Smart Working” (lavoro agile).

Sebbene spesso i termini Telelavoro e Smart Working siano utilizzati come sinonimi, in realtà vi sono fondamentali differenze tra queste due modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Tali differenze implicano svariate conseguenze, soprattutto per quanto attiene la gestione del rapporto di lavoro da parte del datore, la sicurezza sul lavoro, la normativa in tema di Privacy ed in tema di tutela del Know-How del datore stesso.
Risulta dunque fondamentale per il datore di lavoro comprendere tali differenze, così da poter decidere scientemente quale modalità adottare, anche in base alle conseguenze che la modalità prospettata implica.

Telelavoro.
Il telelavoro è un accordo tra il datore di lavoro ed il dipendente secondo il quale quest’ultimo svolge la propria attività lavorativa in una postazione predeterminata fuori dai locali dell’impresa (attenzione, la volontarietà è fondamentale: il telelavoro presuppone l’accordo di entrambe le parti in causa).
Il telelavoratore, dunque, è soggetto a vincoli di tempo e di luogo: ha un orario di lavoro ed una sede di lavoro (spesso la propria abitazione) preventivamente determinati. La prestazione di lavoro rimane la medesima, ma viene traslata in un differente luogo ad essa adibito. Ne consegue che il lavoratore dovrà rispettare rigorosamente i propri orari di lavoro e svolgere correttamente le proprie mansioni.
Tutti gli aspetti relativi alla gestione del telelavoro, dagli strumenti a disposizione del dipendente a responsabilità e mansioni, devono essere definiti in via preventiva prima dell’avvio dello stesso (vi deve sempre essere la possibilità per il lavoratore di tornare alle modalità ordinarie di esecuzione della prestazione lavorativa). Attenzione, lo stipendio del lavoratore dovrà rimanere il medesimo, in quanto la prestazione lavorativa è la medesima, variano solamente alcune modalità.

Smart Working.
Lo Smart Working è una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che si svolge solamente in parte all’intero dei locali aziendali. Il lavoratore non ha un orario predeterminato di lavoro, con il solo vincolo derivante dal limite massimo di ore di lavoro consentite dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore. Per i periodi di lavoro che non vengono svolti all’interno dei locali aziendali non vi sono vincoli di luogo, potendo il lavoratore svolgere la propria prestazione lavorativa ove meglio crede (sempre rispettando la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di Privacy e di Know-How del datore di lavoro).
Dalla particolare indipendenza dello Smart Worker consegue che l’organizzazione del lavoro dovrà essere fissata per fasi, cicli e obiettivi. Tale particolare organizzazione dovrà essere stabilita mediante accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro: una modalità pensata per aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e per favorire la crescita della produttività dello Smart Worker stesso.
Come detto, anche lo Smart Working deve essere frutto di un accordo individuale tra lavoratore e azienda, che può essere sottoscritto non solo in caso di avvio di un nuovo rapporto di lavoro, ma anche in caso di contratto di assunzione già in corso. Dovrà inoltre essere prevista in ogni caso, per entrambe le parti, la possibilità di scissione unilaterale, con il dovuto preavviso, da tale modalità lavorativa.
Con D.p.c.m del 1 marzo 2020, però, è stato disposto che, su tutto il territorio nazionale, lo smart working può essere attuato anche in assenza di accordo individuale, ciò per tutta la durata dello stato di emergenza da Coronavirus (ad oggi sei mesi a decorrere dal 31.01.2020) [ndr novembre 2021: lo stato di emergenza è ad oggi prorogato sino al 31/12/2021].
Anche in questo caso non ci potrà essere una riduzione dello stipendio del lavoratore.

Differenze tra Telelavoro e Smart Working.
Come avrete compreso sono due gli aspetti principali per cui Telelavoro e Smart Working si differenziano:
Postazione di lavoro: nel telelavoro la postazione del lavoratore non è all’interno dei locali aziendali ma in ogni caso è fissa e predeterminata nel contratto. La postazione viene allestita nel luogo prestabilito (spesso l’abitazione del lavoratore) e potrà essere cambiata solo con accordo delle parti. Nel caso dello smart working, invece, il dipendente è libero di lavorare dove preferisce (nulla cambia se la prestazione avviene presso il mio domicilio o presso quello dei miei genitori, per fare un esempio).
Orari di lavoro: nel telelavoro le parti definiscono gli orari di lavoro all’interno del contratto di lavoro. Nello Smart Working, invece, il lavoratore non ha precisi vincoli di orario di lavoro. Gli obbiettivi da raggiungere vengono definiti in un accordo scritto che deve inoltre individuare i tempi di riposo del lavoratore e le misure idonee per assicurarne la disconnessione dagli strumenti tecnologici, in ottemperanza alla normativa vigente ed agli accordi collettivi di settore.
Le conseguenze derivanti dalle sopra descritte differenze sono fondamentali, in particolare per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (per fare un rapido esempio: un telelavoratore potrà ricevere una sanzione disciplinare per non aver rispettato l’orario di lavoro, al contrario di un lavoratore in regime di Smart Working), per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro e per quanto attiene alla normativa in tema di Privacy ed in tema di tutela del Know-How del datore di lavoro. La trattazione di tali tematiche, a causa della loro vastità e complessità, verrà effettuata nei prossimi approfondimenti.