Attraverso il Decreto Legge n. 19/2020 è stata prevista una puntuale disciplina della quarantena volta al contenimento del contagio da Covid-19 inneggiando al c.d. dritto d’emergenza sanitaria.
Tra le misure introdotte desta clamore e perplessità l’introduzione del nuovo e autonomo reato di “inottemperanza alla misura della quarantena da Covid-19“, previsto all’art. 4, comma 6, tanto che, secondo i dati del Ministero dell’Interno, nella sola prima settimana di vigenza 311 soggetti ne avrebbero contestato la legittimità.
Una delle questioni più spinose, in grado di condurre alla disapplicazione generalizzata della norma penale, sarebbe proprio la mancanza o illegittimità del provvedimento di sottoposizione alla misura della quarantena per i soggetti risultati positivi.
Infatti l’art. 1, comma 2, D.L. n. 19/2020 recita che tra le misure di contenimento previste in via generale e astratta vi sia il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”, obbligo che deve trovare effettiva applicazione solo attraverso l’introduzione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso D.L. n. 19/2020.
E così mediante l’approvazione del d.p.c.m. del 08.03.2020, all’art. 1, comma 1, lett. c), è stato effettivamente previsto il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
Ebbene, a fronte della lettura di quest’ultima norma, i presupposti necessari ai fini della concreta applicazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione sono due: essere risultati positivi al test e aver ricevuto un provvedimento amministrativo ad hoc con il quale, accertata la positività, si è sottoposti alla quarantena perché infetti.
Pertanto appare evidente come proprio la norma di rango primario, ossia l’art. 1 comma 2, lett. e), Decreto Legge n. 19/2020, fondi il potere di applicazione della misura non nell’essere meramente risultati positivi agli screen medici, quanto nell’essere destinatari di un atto amministrativo che imponga il divieto di allontanamento.
Nessuna diversa interpretazione sarebbe ammissibile, posto che il d.p.c.m. risulterebbe costituzionalmente viziato per eccesso di delega qualora il divieto dovesse ricorrere alla mera presenza di positività medica.
Eppure ad oggi nessun procedimento amministrativo volto all’emanazione di un provvedimento nei confronti della persona risultata positiva sembra esistere. Ancor più grave è la totale assenza di un atto all’interno del quale vengano specificate caso per caso in modo determinato la durata del divieto e le motivazioni che lo sottendono, precludendo qualsiasi controllo di legittimità sia di tipo amministrativo, che giurisdizionale.
Dunque, non esiste a livello normativo un provvedimento di sottoposizione alla quarantena del soggetto risultato positivo al test da Covid-19, venendo così a mancare uno dei due presupposti a fondamento della sussistenza del reato da “inottemperanza alla misura della quarantena da Covid-19”.
E nemmeno può assimilarsi a un provvedimento l’ordine di quarantena impartito oralmente dall’operatore sanitario a seguito dell’esito positivo dei test, in mancanza della previsione di un procedimento amministrativo condotto dall’operatore di sanità pubblica e dai servizi sanitari territorialmente competenti.
In ogni caso, qualora fosse stata prevista una simile procedura, sarebbe stata comunque illegittima ai fini dell’imposizione coatta della quarantena a causa del difetto di competenza. Infatti soltanto il Sindaco, massima autorità sanitaria territoriale, può ordinare la permanenza domiciliare o al massimo delegare l’operatore sanitario, ma solo con atto amministrativo emesso in forza di legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
Ispirandosi alle parole espresse ieri dal Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, nessuno stato di emergenza può sovrastare e vessare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, dunque appare evidente l’estrema necessità di intervenire con una fonte legislativa primaria al fine di disciplinare compiutamente l’istituto della quarantena e tutte le misure fortemente restrittive delle libertà fondamentali, lasciando alla normativa secondaria i meri aspetti di dettaglio.
