Il decreto “Liquidità” (DL 8.4.2020 n. 23), reca una specifica disposizione (art. 29) “… in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori”, secondo cui:
– viene esteso l’obbligo per le parti processuali (enti impositori, agenti della riscossione e contribuenti) di notificare e depositare gli atti del giudizio esclusivamente con modalità telematiche, anche per i giudizi iniziati con modalità analogiche (comma 1);
– la sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, va notificata tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, in mancanza, è depositata presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente (comma 2);
– il riallineamento del termine di sospensione dell’attività amministrativa da parte degli enti impositori con quello riguardante l’attività processual-tributaria, in origine fissata per il 15 aprile 2020 ed ora entrambe fissate per l’11 maggio 2020.
Il meccanismo applicativo della sospensione, tanto per i contribuenti quanto per gli enti impositori, risulta analogo a quello della sospensione feriale dei termini processuali, cioè quella che opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno, per effetto dell’art. 1, della L. n. 742/69.
Il periodo di sospensione, che va, quindi, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è di 63 giorni e va computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850 e Cass. 14.2.2007 n. 3223).
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè dal 12 maggio in poi. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 9 marzo, il medesimo rimane sospeso, per poi ricominciare ad essere conteggiato alla fine di detto periodo, quindi a partire dal 12 maggio.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito propri chiarimenti con Circolare n. 10 dello scorso 16 aprile 2020, precisando preliminarmente che le disposizioni sulla sospensione dei termini “… riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna”.
Nel ricordare come la Relazione illustrativa evidenzi “l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere”, non limitandosi ai soli procedimenti per i quali sia stato disposto un rinvio dell’udienza, l’Agenzia chiarisce che “… in merito all’ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l’altro, la decorrenza dei termini concernenti:
– la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
– la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
– la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992”.
Secondo l’Agenzia, inoltre, devono intendersi sospesi anche i termini legati agli adempimenti degli uffici di segreteria, quali, ad esempio, quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 37, D. Lgs. n. 546/1992.
Attenzione però! Non tutti i termini processuali, almeno secondo l’Agenzia, rimangono sospesi. È bene, pertanto, ricordare quali termini l’Agenzia non ritiene beneficino della sospensione, onde evitare preclusioni nel corso del processo.
La sospensione non opera sui seguenti termini:
– termini relativi ai procedimenti cautelari,
– termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti (sul punto viene richiamato il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui la sospensione prevista dalle citate disposizioni non si cumula con altre sospensioni dei termini);
– termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, rappresentando esso adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma (gli Uffici, quindi, sono tenuti ad osservare il termine ordinario del 07.2020 per notificare il diniego). La sospensione opera invece per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, ove i termini non siano già scaduti alla data dell’8 marzo;
– termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.