Nell’ambito della Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19 resa dall’ European Data Protection Board, e reperibile sul sito dell’Autorità Garante https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504 , il Comitato dei Garanti Europei riconosce che le norme in materia di protezione dei dati non ostacolano l’adozione di provvedimenti emergenziali per il contrasto della pandemia in corso, purchè vengano garantiti i principi fondamentali di liceità, proporzionalità e adeguatezza.

Il provvedimento assunto dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile in data 23/03/2020, la cui efficacia è stata prorogata sino al 3/05/2020 consente, in deroga alla normativa vigente, l’utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto da parte degli operatori delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, anche nelle aree urbane, a fine di controllo del rispetto delle disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Le immagini raccolte tramite il monitoraggio operato per il tramite di droni, nel momento in cui riguardino persone fisiche e ne consetano l’identificazione, nonchè la localizzazione in tempo reale, costituiscono certamente dati personali di identificazione e biometrici, soggetti alle relative norme di tutela. Tuttavia, nulla viene esplicitamente stabilito in tema di protezione dei dati nei provvedimenti sopra richiamati. Occorre pertanto rifarsi ai principi generali.

In primo luogo, si osserva che il GDPR Reg. UE 2016/679 agli articoli 6 e 9 consente alle competenti autorità il trattamento dei dati personali se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica. Il consenso, pertanto, non è richiesto.

In secondo luogo, e quanto al trattamento dei dati delle telecomunicazioni, occorre far riferimento alla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche conosciuta come ePD, implementata in Italia con le disposizioni del Titolo X del Codice Privacy. Il principio di necessità di cui all’art. 15 della citata Direttiva consente certamente l’utilizzo di droni nei limiti già delineati.

Le Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, tuttavia, dovranno attenersi ad alcuni fondamentali principi nella raccolta e nel trattamento dei dati e, in particolare: rispetto della finalità del trattamento, unicamente volto all’accertamento di violazioni; adozione di misure di sicurezza, organizzative ed informatiche, adeguate ad impedire la perdita e/o l’appropriazione indebita dei dati raccolti da parte di terzi; conservazione dei dati raccolti unicamente per il tempo necessario all’esecuzione della procedura di monitoraggio e all’esaurimento dell’eventuale procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione.