Oggi analizzeremo la fattispecie riguardante il lavoratore che contrae il Virus Covid-19 sul luogo di lavoro. Tale casistica, infatti, è purtroppo assai diffusa, soprattuto per quanto riguarda gli operatori sanitari ed i lavoratori che forniscono servizi essenziali e che quindi hanno un contatto giornaliero con il pubblico.

Contagio sul luogo di lavoro.
L’articolo 42, comma n. 2, del del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha regolato specificatamente il caso del lavoratore che contrae il virus COVID-19 mentre svolge la propria mansione lavorativa. Analizzando il citato articolo si può evincere come esso sancisca che le infezioni da COVID-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, con conseguente diritto dei lavoratori di accedere alle relative tutele erogate dall’Inail.

Sono destinatari di tale tutela i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Sul tema è intervenuto l’Inail stesso, tramite la circolare del 13 aprile 2020, precisando che per quanto riguarda gli operatori sanitari vi è un rischio talmente aggravato che qualora contraggano il virus COVID-19 per essi vige una presunzione semplice secondo la quale il contagio è avvenuto in ambito professionale, senza necessità di ulteriore prova ai fini dell’accertamento medico-legale per potere accedere alle tutele in materia di infortunio sul lavoro.

La predetta circolare prosegue sottolineando che anche i lavoratori che svolgono attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico sono sottoposti ad un alto rischio di contagio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi). Per tale motivazione, anche per tali soggetti, ai fini dell’accertamento medico-legale, vige il medesimo principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Sempre secondo la circolare Inail del 13 aprile 2020 per le altre categorie di lavoratori non vige la predetta presunzione semplice. Tali soggetti, dunque, dovranno provare che il contagio è avvenuto sul posto di lavoro tramite indizi “gravi precisi e concordanti”. Ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore, l’accertamento medico-legale dovrà necessariamente seguire l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Contagio avvenuto in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID–19.
Attenzione, nel caso in cui si contragga il Virus COVID-19 lungo il tragitto di lavoro la tutela INAIL è comunque dovuta, ciò in quanto l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 sancisce che l’assicurazione infortunistica opera anche in ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Ne consegue, dunque, che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere e dunque quale fattispecie coperta dall’Inail.