La scorsa settimana abbiamo affrontato la questione dei contratti di locazione ad uso abitativo chiedendoci quali fossero le conseguenze derivanti dall’emanazione dei provvedimenti governativi volti al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, nonché prospettando i possibili scenari e soluzioni da adottare per far fronte alle difficoltà economiche insorte.
Ebbene, proseguiamo ancora l’analisi dei contratti di locazione soffermandoci in questa sede agli immobili adibiti ad uso commerciale.
Come ormai ben noto, il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto la chiusura di numerose attività economiche su tutto il territorio nazionale al fine di limitare la propagazione incontrollata dei contagi da Covid-19, consentendo l’apertura esclusivamente agli esercenti di beni di prima necessità quali farmacie, supermercati, alimentari, edicole e tabacchi.
Con l’intento di fornire uno strumento quantomeno di sostegno economico in favore dei lavoratori autonomi, quali commercianti e artigiani obbligati a chiudere le proprie attività, il Decreto Cura Italia ha previsto, all’art. 65, una possibile agevolazione di natura fiscale, il c.d. bonus affitti per negozi e botteghe.
L’Agenzia delle Entrate mediante le circolari n. 20/E del 20 marzo 2020 e n. 8/E del 03 aprile 2020 ha poi chiarito requisiti e modalità di applicazione del bonus stesso.
Attualmente risulta essere valido per il solo mese di marzo 2020, ma non si esclude che possa essere esteso anche ai mesi successivi ed è previsto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, purché quest’ultimo venga corrisposto. Come specificatamente dichiarato dall’ A.E. all’interno della circolare 8/E “anche se la disposizione si riferisce, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
È dunque evidente che nessuna sospensione dei canoni di locazione è stata prevista mancandone i presupposti di legge, proprio in ragione delle considerazioni svolte le scorse settimane in materia contrattuale.
A beneficiare di tale agevolazione fiscale momentaneamente sono soltanto le locazioni di natura commerciale rientranti nella categoria C1 escluse dagli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 perché non ritenute essenziali, anche se sono già in corso trattative al fine di estendere il suddetto beneficio altresì alle locazioni di capannoni e di studi professionali.
Si deve inoltre specificare che sono estromessi dal godimento del bonus i contratti di affitto di rami di azienda, così come tutte le altre tipologie contrattuali relative ai rapporti tra proprietario dell’immobile e locatario che esulino la mera disponibilità del bene stesso.
All’interno della circolare l’Agenzia delle Entrate ha inoltre comunicato l’introduzione dell’apposito codice tributo n. 6914 da usare per la compensazione del credito di imposta direttamente in F24 in conformità all’art. 17, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto a fronte di quanto appena chiarito e collegandoci all’articolo pubblicato in materia di locazione di immobili a uso abitativo, risulta dovuto il pagamento del canone di locazione nonostante la chiusura forzata delle attività commerciali. Il Governo, però, al fine di fornire un supporto economico a una fetta di mercato ampiamente colpita, ha previsto un credito di imposta al 60% per alcune categorie di contratti di locazione ad uso commerciale.
In ogni caso, qualora non si ritenga adeguata una tale agevolazione o non si rientri tra i soggetti legittimati, è bene ricordare che il nostro ordinamento prevede la stipulazione di accordi privati tra le parti volti alla riduzione o modifica del canone di locazione.
