Nell’ambito dell’attuale Emergenza Covid-19 il Ministero dell’Interno ha autorizzato i Comuni, previa informazione e coordinamento con le Prefetture competenti, e per mezzo delle Polizie Locali, all’utilizzo di dispositivi SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per il controllo del territorio ed al fine dell’emissione delle relative sanzioni.
Secondo le previsioni di cui all’art. 743 del Codice della Navigazione, i droni sono considerati aeromobili, soggetti pertanto all’autorità dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Ente deputato all’emanazione di normativa regolamentare e alla sorveglianza della sua applicazione. La norma regolamentare di riferimento è il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, emanato anche sulla scorta della normativa europea di riferimento [Regolamento n. 2018/1139 e Regolamento n. 2019/947 relativo alle norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio] a cui ha fatto seguito la Circolare ATM 09.
A mente di tale normativa, l’utilizzo di apparecchiature inferiori ai 25 kg nell’ambito dello spazio aereo nazionale deve sottostare all’obbligo di registrazione dell’operatore nell’apposito portale d-flight, nonchè di identificazione tramite apposizione di QR-code e deve garantire il rispetto delle regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo.
Non solo. Il volo in ambiente urbano è da considerarsi operazione critica ed è infatti soggetto a regole ancora più stringenti, in particolare alla previa autorizzazione specifica emessa da ENAC e contestuale dichiarazione rilasciata dall’operatore, che può essere superata in caso di utilizzo di dispositivi con massa operativa al decollo inferiore ai 2 kg, e la cui inoffensività sia stata precedentemente accertata da ENAC stessa o da soggetto da essa autorizzato.
In tutti i casi, l’operatore a far data dal 1 luglio 2020 dovrà essere in possesso dell’Attestato di Pilota APR (Operazioni non Critiche) rilasciato a seguito di apposito corso soggetto a verifica finale.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con provvedimento del 23/03/2020, ora prorogato sino al 3/05/2020, nell’ambito dell’attuale emergenza Covid-19 ha precisato che le norme sopra illustrate sono derogate nell’ambito delle operazioni condotte dalle amministrazioni di Polizia locale, con propri mezzi e piloti – ovvero tramite mezzi e piloti di operatori terzi già registrati e noti all’Enac – finalizzate al controllo e contenimento degli spostamenti sul territorio per la salvaguardia della pubblica salute.
L’Enac, in tale ambito, ha altresì provveduto a derogare alle norme di cui all’art. 24 del Regolamento, consentendo alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Dipartimento della Protezione Civile di cui all’art. 744 del Codice della Navigazione, e alle Forze di Polizia Locale, di utilizzare i suddetti dispositivi anche in prossimità degli aeroporti (c.d. zona rossa) e fino ad un’altezza massima di 15 metri.