Le drastiche misure attuate dal governo per contenere la diffusione del virus COVID-19 hanno inevitabilmente messo in grande difficoltà la quasi totalità delle imprese operanti sul territorio italiano ed europeo, che devono sostenere molteplici ed ingenti spese e, al contempo, non possono svolgere la propria attività.

Una delle maggiori voci di spesa per gli imprenditori sono gli stipendi dei lavoratori, per tale motivo vi è l’inevitabile conseguenza che le società in difficoltà si trovino costrette a procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (dunque per motivi esclusivamente legati al calo di fatturato ed alle difficoltà economiche del datore di lavoro) dei propri dipendenti.

Il governo, però, tramite l’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020 recante misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus – Covid-19, ha posto in essere delle speciali tutele nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Andiamo dunque ad analizzare le tutele specifiche sancite in favore del singolo lavoratore e dunque concernenti i licenziamenti individuali.

Il blocco dei licenziamenti individuali.
L’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto il blocco di tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro, a prescindere dalle dimensioni degli stessi, nei confronti dei propri lavoratori. Tale blocco decorre dal 17 marzo 2020 ed ha durata di 60 giorni (dunque con scadenza in data 16.05.2020, salvo ulteriori proroghe).
Il consiglio, dunque, è di non comminare alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il sopra citato periodo, in quanto esso sarà da considerarsi nullo ed il lavoratore licenziato potrà conseguentemente impugnarlo, chiedendo il risarcimento del danno (da quantificassi in base alla data di assunzione ed alla relativa normativa di riferimento).
Attenzione: il blocco riguarda solamente i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e dunque comminati a causa di motivi inerenti l’attività produttiva ed il regolare funzionamento della stessa (per fare un esempio: calo di fatturato della società datrice di lavoro dovuto all’emergenza COVID-19). Ne consegue che il blocco non comprende le seguenti tipologie di licenziamento individuale:
– i licenziamenti per giusta causa (dunque quelli legati a motivi disciplinari gravi);
– i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (anch’essi legati a motivi disciplinari);
– i licenziamenti per il superamento del periodo di comporto;
– i licenziamenti di “dirigenti”;
– i licenziamenti dei lavoratori in prova.
Per tutte le soprascritte fattispecie il datore di lavoro può procedere al licenziamento anche durante il periodo che va dal 17 marzo al 16 maggio (ovviamente rispettando gli adempimenti previsti), dunque, per fare un esempio, qualora ricorrano gravi motivi disciplinari, il datore potrà attivare la procedura di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore.

Sospensione delle procedure di licenziamento.
Oltre al blocco totale dei licenziamenti dal 17 marzo al 16 maggio 2020 l’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020 ha anche previsto la sospensione di tutte le procedure di licenziamento pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e sino al 17 marzo 2020.
La norma non è chiarissima, inizialmente sembra che la sospensione sia riferita a qualsiasi tipologia di licenziamento (il riferimento è a: “tutti i licenziamenti”), in realtà la norma prosegue sancendo il blocco dei soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ciò induce a credere che anche la sospensione, e non solo il successivo blocco, sia riferita alle sole procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già pendenti ed avviate successivamente al 23 febbraio.