Nel precedente articolo sull’argomento, abbiamo analizzato le conseguenze cui si potrebbe incorrere nel caso in si venisse individuati dalle Forze dell’Ordine all’esterno del proprio domicilio senza un valido motivo e senza, quindi, la richiesta autocertificazione attestante i motivi dello spostamento.
La sanzione amministrativa, in tal caso, verrebbe erogata ogni qual volta che un soggetto non sia in grado di fornire, mediante l’autocertificazione, i motivi che giustifichino la presenza all’esterno del domicilio.
Ma cosa succederebbe nel caso in cui, per evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui sopra, un soggetto compilasse un’autocertificazione nella quale venisse attestata falsamente l’esistenza di un valido motivo (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni) giustificante la sua presenza all’esterno del domicilio?
Tale ultimo comportamento non rientrerebbe più nella fattispecie sanzionata con la sanzione amministrativa configurando, al contrario, un illecito di natura penale.
Nel caso in esame, infatti, al trasgressore verrebbe contestata la commissione del reato di cui all’art. 483 c.p. intitolato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Quanto visto si applica ai casi in cui un soggetto dichiari falsamente di essere costretto a muoversi sul territorio per uno dei motivi previsti dai DPCM in vigore. Nel caso in cui, invece, il soggetto in questione fornisca, nell’autocertificazione, false generalità il reato contestabile non sarà più quello previsto dall’art. 483 c.p.
Nel caso di specie, infatti, al soggetto verrà contestata la commissione del più grave reato di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” di cui all’art. 495 c.p. che prevede la reclusione da 1 a 6 anni.
In entrambi i casi appena analizzati, pertanto, il trasgressore si troverebbe a dover affrontare un procedimento penale a suo carico con il rischio essere condannato ad una pena detentiva (o pena pecuniaria in caso di conversione della pena detentiva operata convertendo ogni giorno di reclusione in € 250 di multa), con tutte le conseguenze del caso con riferimento anche al casellario giudiziale, che verrebbe “macchiato” da un precedente penale.
