1. Premessa
Il decreto “Cura Italia” (DL 17.3.2020 n. 18), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, prevede la sospensione dei termini relativi:
alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
all’attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e di accesso agli atti.
L’Agenzia delle Entrate, con le circ. 20.3.2020 n. 4, 20.3.2020 n. 5 e 23.3.2020 n. 6, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito ha pubblicato alcune FAQ (Frequently Asked Question), in risposta a tematiche sollevate dai contribuenti.

2. Sospensione per il pagamento di atti impositivi
Il decreto Cura Italia prevede, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
In pratica è sospesa qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione. Analogamente, viene sospesa ogni attività di tipo cautelare (come, ad esempio, fermi delle auto, ipoteche) e di tipo esecutivo, così come la notifica delle cartelle di pagamento.
Anche i termini di versamento sono sospesi, ma solo per alcuni atti impositivi.
Vediamo in sintesi quali sono.
Innanzitutto, come confermato dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento opera, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, per gli avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi, IVA e IRAP, similmente alla sospensione del termine per presentare il ricorso.
Ciò vuol dire che se un avviso di accertamento fosse stato notificato il 10.2.2020, il termine per il pagamento – così come il termine per proporre ricorso – scadrebbe il 18.5.2020.
Quanto agli accertamenti in materia di tributi locali (come, ad esempio, l’IMU), ove il termine di pagamento sia scaduto tra l’8.3.2020 a il 31.5.2020, il versamento è prorogato al 30.6.2020 (a meno che le amministrazioni locali non seguano lo stesso indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, nel qual caso non ci sarebbe la proroga al 30.6.2020, ma la sospensione dal 9.3.2020 al 15.4.2020).
Il rinvio al 30.6.2020 opera anche per gli avvisi di addebito per contributi notificati dall’INPS, ove il termine per il pagamento sia originariamente previsto tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020. Non sono invece sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, a meno che non siano stati intimati a mezzo cartella di pagamento.
Non rientra nell’ambito della sospensione il versamento delle rate (compresa la prima) da accertamento con adesione definito successivamente alla notifica dell’accertamento esecutivo o di altro atto. Analogo discorso vale per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o mediazione fiscale.
Nessuna sospensione dei termini di versamento è, altresì, prevista per gli atti emessi per il recupero di crediti d’imposta (come, ad esempio, gli atti emessi a seguito del disconoscimento del bonus ricerca e sviluppo), nonché per i c.d. “avvisi bonari”, cioè gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
Per detti avvisi bonari, quindi, se il contribuente non paga entro 30 giorni dalla data di notifica non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni (rispettivamente a 1/3 per gli avvisi di liquidazione e a 2/3 per quelli di controllo formale).
Non è prevista, inoltre, alcuna sospensione per il pagamento degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi per le imposte d’atto, come l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. Ne consegue che, per tali atti, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

3. Cartelle di pagamento
Sono rinviati al 30.6.2020 i versamenti riguardanti le cartelle di pagamento scadute tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.
Viceversa, non sono sospesi i termini di pagamento relativi a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.
Come sopra anticipato, in ogni caso, dall’8.3.2020 al 31.5.2020 è sospesa qualsiasi attività di natura esecutiva oppure cautelare.
Sono, invece, sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che il contribuente chiede all’Agente della Riscossione. Necessita, tuttavia, pagare le rate scadute, in unica soluzione, entro il 30.6.2020, ferme rimanendo le ordinarie modalità di rateazione delle somme.
Ciò posto, se, ad esempio, una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, sarà necessario procedere al pagamento non più entro gli ordinari 60 giorni (proseguendo con l’esempio, entro il 17.3.2020), ma entro il 30.6.2020.
In alternativa, ove ne ricorrano i requisiti, è possibile, sempre entro il 30.06.2020, presentare richiesta all’Agente della Riscossione di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

4 Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti
La rata della rottamazione scaduta lo scorso 28.02.2020 può essere pagata, senza ulteriori aggravi, entro il 31.5.2020.
Allo stesso modo, la rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti scaduta lo scorso 31.03.2020 può essere versata, senza altri oneri, entro il 31.5.2020.
Per altri tipi di definizioni fiscali, quale, ad esempio, quella delle liti pendenti, non è prevista alcuna proroga dei versamenti.

5. Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state pubblicate alcune FAQ (Frequently Asked Questions) su tematiche proposte dai contribuenti.
Tra le risposte fornite, in costante aggiornamento, si segnalano le seguenti:
A. Nel periodo di sospensione (8.03.2020 – 31.05.2020), Agenzia delle Entrate-Riscossione non può notificare alcuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;
B. Le rate dei piani di rateazione in essere, con scadenze tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020 sono sospese, ferma rimando la necessità di provvedere al loro pagamento entro il 30.06.2020;
C. Le richieste di rateazione presentate prima dell’inizio della sospensione, cioè prima dell’8 marzo saranno comunque esaminate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale invierà risposta;
D. Ferma rimanendo la sospensione di tutte le attività cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, ecc.), è concessa la possibilità al contribuente, nel periodo di sospensione (8.03.2020 – 31.05.2020) provvedere al pagamento integrale del debito erariale, allo scopo di ottenere la cancellazione del fermo amministrativo;
E. Quanto alla rottamazione dei ruoli, il decreto ha previsto la proroga della sola rata in scadenza il 28.02.2020, con la conseguenza che quella in scadenza nel mese di maggio 2020 deve essere versata secondo l’originaria scadenza, pena la perdita dei benefici della rottamazione.