Le misure attuate dal governo per contenere la diffusione del virus COVID-19 hanno inevitabilmente causato l’impossibilità per svariati soggetti di erogare una serie innumerevole di servizi quali: voli aerei, viaggi in traghetto, in treno. Oltre a ciò vi è stato l’inevitabile annullamento di: vacanze, contratti di soggiorno, pacchetti viaggio, eventi musicali, teatrali et similia per il periodo in vigore delle norme (e, verosimilmente, anche per i mesi a venire).

Andiamo dunque ad approfondire tale tematica e vediamo le tutele sancite in favore dei soggetti che hanno già pagato i sopracitati servizi e non possono usufruirne. Tali tutele sono molteplici, sia in base a quanto sancito dal Codice Civile in generale, sia in base a quanto sancito da D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 con l’Art. 88 e dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che specificatamente hanno regolato tali fattispecie.

La tutela generale, impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 Cod. Civ.
Come già sottolineato nei nostri precedenti articoli il Codice Civile sancisce che nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità della prestazione di una parte porta alla risoluzione di diritto del contratto anche se l’altra prestazione è ancora possibile. La parte liberata per la sopravvenuta impossibilità, però, deve restituire la prestazione già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (Art. 2033 Cod. Civ.).
Ciò coincide esattamente con le casistiche oggetto del presente articolo: chi avrebbe dovuto fruire dei sopracitati sevizi avrà, verosimilmente, già effettuato il pagamento degli stessi al momento della loro prenotazione, dunque una delle due parti contrattuali ha già svolto la propria prestazione. Successivamente vi è stata l’emergenza conseguente all’espandersi del virus COVID-19 e dunque tutti i soggetti che avrebbero dovuto corrispondere il servizio richiesto si sono trovati nell’impossibilità di corrisponderlo. A questo punto, però, in base a quanto sancito dall’Art. 1463 Cod. Civ., tutti coloro che hanno già effettuato il pagamento per i sopra descritti servizi avranno diritto alla restituzione della somma corrisposta da parte del soggetto che non ha potuto fornire il servizio richiesto, ciò indipendentemente dal fatto che l’impossibilità derivi da un evento straordinario ed imprevedibile.

La tutela specifica: Art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ed Art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
L’articolo 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 espressamente sancisce che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati da tutti i soggetti che siano residenti in zone interessate dal contagio ove siano stati istituiti dei divieti di allontanamento e, in ogni caso, per tutti quei soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio od avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Inizialmente, quando è stato pubblicato il decreto, le zona colpita da limitazioni di movimento e divieto di allontanamento era solamente quella limitrofa a Codogno (l’iniziale zona rossa). Con l’estensione delle misure di contenimento a tutti Italia tale articolo sarà conseguentemente applicabile a tutto il territorio statale (in detto territorio, infatti, si può uscire di casa solamente per esigenze essenziali e per motivi di lavoro inderogabili e non è possibile abbandonare il proprio comune di dimora o residenza) .
Per ottenere la restituzione, sempre secondo quanto sancito dal sopracitato articolo, bisognerà richiedere al vettore il rimborso della somma corrisposta, allegando a detta comunicazione il titolo di viaggio (la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata od a mezzo PEC). Attenzione, la richiesta dovrà avvenire entro trenta giorni dalla cessazione della situazione che conferisce il diritto alla restituzione (dunque entro 30 giorni dalla cessazione delle limitazioni di movimento a cui siamo soggetti).
L’Art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 sancisce anche le tempistiche del risarcimento: il vettore, infatti, entro quindici giorni dalla comunicazione deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
L’Art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, successivamente, ha esteso le tutele sancite dall’Art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 anche a: contratti di soggiorno, titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Attenzione a non incorrere in decadenze: in questo caso i soggetti acquirenti devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Conclusioni.
Le tutele poste in favore di chi ha già pagato un servizio la cui erogazione è divenuta impossibile a causa dell’emergenza COVID-19 sono chiare e bene delineate, dunque il consiglio è di mandare immediata (per non rischiare di superare il termine entro cui può essere richiesta la restituzione e dunque incorrere in decadenze) comunicazione, con allegato il titolo di viaggio o comunque documentazione attestante la prenotazione ed il pagamento del servizio, in cui si richiede la restituzione della somma corrisposta. La restituzione potrà avvenire anche sotto forma di voucher della validità di un anno.
Attenzione infine: avrete diritto alla sola restituzione, non sarà, invece, dovuto alcun risarcimento del danno ulteriore, in quanto l’emergenza COVID-19 è evento straordinario ed imprevedibile che non poteva essere evitato dai soggetti che avrebbero dovuto fornire il servizio.