La notevole diffusione dei casi di contagio da Covid-19 in molteplici province del territorio nazionale e le dimensioni sovranazionali del fenomeno pandemico hanno reso imprescindibile l’adozione di misure urgenti da parte dell’Autorità Nazionale volte alla tutela irrinunciabile della salute pubblica, che al tempo stesso hanno fortemente inciso sull’esercizio di numerosi diritti costituzionalmente garantiti.
Attraverso il DPCM 9 marzo 2020 sono state ampliate all’intero territorio nazionale le previsioni già imposte ad alcune province italiane dal DPCM 8 marzo 2020, all’interno del quale all’art. 1 lett a), è fatto obbligo di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
Ebbene, a fronte di siffatta previsione ci si è domandati se gli spostamenti dei genitori separati o divorziati volti a prendere e riaccompagnare i figli dall’altro genitore fossero consentiti, atteso il silenzio dei decreti con riferimento a tali specifiche situazioni.
Dunque, si è reso necessario far luce sul diritto di visita del genitore non collocatario e comprendere se tale esercizio possa ritenersi incluso tra le ipotesi di spostamenti cosiddetti necessari.
All’interno del sito istituzionale governo.it, in data 10 marzo, è stata pubblicata una nota di specifica con il quale si è chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Conformemente a siffatta previsione anche il Tribunale di Milano in data 11 marzo 2020 si è pronunciato in tal senso con riferimento alla frequentazione dei figli, raccomandando ai genitori di operare compatibilmente agli accordi pattuiti in sede di separazione anche qualora i genitori abitino in Comuni differenti.
Appare, pertanto, chiarito come il diritto dei genitori non affidatari di frequentare i propri figli non risulti compromesso dai provvedimenti emanati in tema di Covid-19.
É bene precisare in ogni caso che l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore debba essere sempre e inderogabilmente ispirato alle norme comuni di buon senso e responsabilità, evitando di esporre la prole a pericoli inutili per loro e per i soggetti in questo momento più deboli, quali nonni e persone clinicamente compromesse.
