Come ormai tristemente noto, negli ultimi mesi l’italia, e la Lombardia in particolare, stanno combattendo una strenua battaglia contro un nemico invisibile: il Covid-19.
Attesa la mancanza di vaccini o farmaci in grado di contenere gli effetti e la propagazione di tale virus, l’unica vera arma a disposizione dei cittadini è rimasta quella del “distanziamento sociale” e della “quarantena” obbligatoria per tutti i soggetti che presentino sintomi riconducibili a tale patologia.
Per tale ragione il Governo italiano, a far data dai primi giorni di marzo ha emesso una serie di Decreti del Presidente di Consiglio dei Ministri (in breve DPCM) con i quali ha adottato misure volte a realizzare il tanto necessario distanziamento sociale volto ad arginare il propagarsi dell’epidemia.
Mi riferisco in particolare al divieto di allontanamento (ad oggi esteso a tutta Italia) dal luogo di residenza o di dimora.
Con i provvedimenti ad oggi in essere, infatti, è possibile uscire di casa e muoversi nei comuni limitrofi solo, ed esclusivamente, nel caso in cui tali spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni e, anche nei casi in cui sussistano i tali elementi, è necessario (in caso di controlli) presentare, all’Autorità di Pubblica Sicurezza che ne faccia richiesta, la ormai nota autocertificazione, con la quale il privato cittadino deve attestare di non essere un soggetto con sintomi da Covid-19 nonché specificare le motivazioni che lo hanno portato ad uscire dal proprio domicilio.
Orbene, ma quali sono le conseguenze in ambito penale in caso di uscita dal proprio domicilio in assenza di validi motivi o in caso di dichiarazioni false contenute nell’autocertificazione?
Questa domanda presuppone l’analisi di 3 diverse fattispecie a cui la legge, ed i DPCM ad oggi in vigore, fanno conseguire diversi effetti sanzionatori di carattere penale e amministrativo.
Nel presente estratto analizzeremo le novità presenti nel DPCM n. 19 del 25.03.2020 in tema di circolazione in assenza di una valida autocertificazione, ovverosia tutte quelle situazioni in cui un soggetto viene trovato al di fuori del proprio domicilio in assenza di un valido motivo (esigenze lavorative, necessità o urgenza, motivi di salute).
In questa evenienza, i DPCM adottati nei primi giorni di marzo prevedevano che la circolazione senza giustificati motivi (ovvero in assenza di autocertificazione) avrebbe comportato, per chiunque fosse stato trovato al di fuori del proprio domicilio in assenza di validi motivi e di autocertificazione, la contestazione della violazione dall’art. 650 c.p., il quale stabilisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Atteso il numero elevato di contestazioni di tale tipo irrogate nelle prime settimane di marzo e il rischio, finita l’emergenza “Covid-19”, di vedere gli uffici del Giudice di Pace penale intasati per i numerosi procedimenti da instaurasi nei confronti dei trasgressori, in data 25.03.2020 è stato emesso il DPCM n. 19 che ha modificato la tipologia di sanzione da irrogare in caso di mancata osservanza dei divieti imposti.
Ed infatti, dal 25.03.2020 la violazione degli obblighi di cui sopra compra l’irrogazione di una sanzione non più penale, bensì di tipo amministrativo consistente in una multa che potrà variare da € 400 ad € 3.000 e che potrà essere aumentata fino ad 1/3 in caso di violazione commessa con l’utilizzo di un veicolo.
Con la previsione di una sanzione amministrativa e non più penale, pertanto, la violazione commessa non troverà spazio all’interno del casellario giudiziale del trasgressore.
A differenza della precedente situazione, tuttavia, le forze dell’ordine potranno elevare il verbale di contestazione immediatamente all’atto del controllo e il pagamento sarà pertanto immediatamente dovuto (in misura ridotta come per le multe previste nel Codice della Strada se saldato entro 5 giorni dalla contestazione) ed opponibile solo con ricorso gerarchico al Prefetto entro 60 giorni ovvero al Giudice di Pace entro 30 giorni.
La modifica della sanzione operata con il DPCM del 25.03.2020 avrà, poi, conseguenze anche con riferimento alle contestazioni elevate precedentemente alla sua entrata in vigore atteso il fatto che l’art. 4 comma 8 dello stesso stabilisce che “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.
In altre parole, trattandosi di un’ipotesi di abolitio criminis più favorevole al trasgressore, le accuse cadranno e saranno archiviati i relativi procedimenti penali di coloro che già erano stati denunciati per il reato ex art. 650 c.p., con conseguente trasmissione del fascicolo alla competente Autorità Amministrativa per l’irrogazione della nuova sanzione.
Ad oggi, pertanto, se è pur vero che la violazione non è più penalmente rilevante, la stessa comporta una sanzione economica più gravosa rispetto alla precedente.
Analizzate le conseguenze in cui si può incorrere in caso di circolazione senza autocertificazione, nei prossimi articoli verranno analizzate ulteriori casistiche (rilascio dia autocertificazione falsa e violazione dell’obbligo di quarantena per soggetti Covid-positivi) e le conseguenze penali sottese a detti comportamenti.
