La proprietà intellettuale, in diritto, indica l’insieme di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano.

Sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. 

Con la dicitura ‘’proprietà intellettuale’’ ci si riferisce  ai frutti dell’attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e/o letterarie, le invenzioni industriali e i modelli d’utilità, il design, i marchi. 

Per tutelare al meglio la proprietà di tipo intellettuale, è opportuno registrarla o brevettarla presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Tutelare la proprietà intellettuale si rivela un efficace strategia per favorire il progresso e l’innovazione.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

La  proprietà delle creazioni intellettuali può differenziarsi in: 

PROPRIETÀ’ INDUSTRIALE  =  che mira a tutelare marchi, brevetti e segni distintivi;

DIRITTO D’AUTORE (c.d. COPYRIGHT) = che mira a tutelare le opere artistiche, letterarie, pubblicità, programmi televisivi, prodotti informatici (es. software etc);

INNOVAZIONI NEL CAMPO DELLA PROPRIETÀ’ INDUSTRIALE

Il 23 marzo 2019 è entrata in vigore il D. Lgs 15/2019 che ha apportato modifiche al Codice di Proprietà Industriale.

Eccone alcuni esempi:

ARTICOLO 7 : OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

Prima del decreto, potevano costituire oggetto di registrazione di marchi d’impresa solo i segni provenienti dal linguaggio del commercio, ora invece è possibile registrare come marchio d’impresa tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente (per es.: parole, colori, suoni etc) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

ARTICOLO 11 : MARCHI COLLETTIVI 

Possono ottenere la registrazione di marchi collettivi anche persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e commercianti.

ARTICOLO 11 BIS : MARCHI DI CERTIFICAZIONE

È stata introdotta, a livello nazionale, la possibilità, per persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni e autorità, di ottenere la registrazione per appositi segni come marchi di certificazione.

ARTICOLO 20 CO. 1 CPI : TUTELA DEI MARCHI RINOMATI

D’ora in avanti, il titolare del marchio rinomato può intervenire  vietando l’uso non autorizzato da parte di terzi del proprio marchio, laddove l’uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

ARTICOLO 20 CO. 2 CPI : INTERVENTO SUGLI ATTI PREPARATORI ALLA CONTRAFFAZIONE

Analogamente all’art. sopra citato, il titolare del marchio  registrato può ora intervenire nei confronti del presunto contraffattore in un momento anteriore rispetto all’immissione in commercio dei prodotti. In particolare, il titolare del marchio può vietare che il marchio, da lui registrato, venga usato su tutto ciò che fa parte del mercato del contraffattore(per es.: sui prodotti, imballaggi, pubblicità etc)

ARTICOLO 122-BIA CPI : LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DI CONTRAFFAZIONE DEL LICENZIAMENTO 

E’ stata anche introdotta la possibilità da parte del licenziatario di poter avviare un’azione soltanto con il consenso del titolare del marchio, e può intervenire nell’azione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno.

A PROPOSITO DEL COPYRIGHT IL CONSIGLIO EUROPEO LO SCORSO 15 APRILE 2019 HA APPROVATO LA NUOVA LEGGE

  Nello specifico ad attirare le maggiori critiche e perplessità sono stati l’articolo 11 e l’articolo 13 della nuova legge.

Infatti queste due norme, modificano in maniera sostanziale il rapporto tra editori e creatori di contenuti di vario tipo e gestori di portali web di diversa natura.

VEDIAMO DI COSA PARLANO 

L’ ART.11 prevede che ora editori e creatori di contenuti debbano autorizzare la ripubblicazione dei loro contenuti.

Secondo il testo della legge, le piattaforme online che pubblicano snippet (frammenti estratti da altri siti e piattaforme) devono avere una licenza ‘’preventiva’’ dal detentore dei diritti. questa licenza può essere concessa sia in forma gratuita oppure a pagamento.

La legge non prevede nessuna eccezione, ameno che non si tratti di brevi frasi o singole parole

L’ART.13 regolamenta il rapporto tra le piattaforme che consentono la pubblicazione di materiale e contenuti da parte degli utenti e detentori di diritti d’autore di vario genere.

La norma infatti obbliga piattaforme (come  Youtube e Facebook) a ottenere licenze specifiche per consentire ai loro utenti di caricare video o tracce audio di canzoni, film e video protetti dal diritto d’autore.