Purtroppo prima o poi capita a tutti nella vita di ricevere un verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada, meglio note come multe.
Per coloro che ritenessero ingiusto un tale addebito oltre al consueto ricorso proponibile davanti al Giudice di Pace, esiste un ulteriore mezzo esperibile, alternativo al ricorso giurisdizionale, il quale presenta innumerevoli vantaggi: è il Ricorso al Prefetto.
Vediamo, quindi, di sciogliere alcuni dei quesiti più comuni per chi si trova difronte al dilemma di dover scegliere tra l’una o l’altra opzione.
Chi può presentare il ricorso?
Ai sensi dell’art. 203 C.d.S. il soggetto legittimato alla proposizione del ricorso in questione è il proprietario del veicolo al quale è stata contestata una violazione, oppure il conducente trasgressore che risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.
Quali sono le tipologie di verbali opponibili?
È possibile presentare il ricorso avverso qualsivoglia verbale di accertamento per violazioni del Codice della Strada a condizione che non si sia già provveduto al pagamento della sanzione anteriormente alla proposizione del ricorso medesimo, in caso contrario la domanda di opposizione verrebbe dichiarata inammissibile.
É altresì opportuno precisare che, invece, non è consentito ricorrere contro il c.d. preavviso di violazione, ossia l’atto che normalmente viene riposto sopra il parabrezza dall’accertatore della violazione, infatti si dovrà attendere la notifica del verbale e solo da quel momento inizieranno a decorrere i termini previsti per la proposizione del ricorso.
Con quali modalità è proponibile il ricorso e a quali termini è sottoposto?
Un primo vantaggio riguarda proprio le modalità di proposizione, infatti, non sono previsti particolari formalismi, si tratta di un documento da redigere in forma scritta e in carta libera a mezzo del quale il soggetto legittimato argomenta i motivi di fatto e di diritto sulla base dei quai ritiene illegittimo, annullabile o nullo il verbale di cui è destinatario. Inoltre può essere prodotto qualsivoglia documento reputato utile a sostegno della propria tesi difensiva e, altresì, a discrezione del soggetto, può essere domandata l’audizione personale.
Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento o dalla contestazione immediata, all’organo accertatore o direttamente al Prefetto, con consegna a mano, oppure a mezzo raccomandata A/R, o mediante posta elettronica certificata purché sottoscritta con firma digitale autenticata della persona legittimata, o con allegato in formato PDF il testo del ricorso firmato, perciò a differenza del ricorso difronte al Giudice di Pace i termini per la presentazione sono raddoppiati implicando un ulteriore vantaggio per il soggetto interessato.
E ancora, come si può dedurre, chiunque può proporre tale strumento anche in assenza del patrocinio di un avvocato.
Quali sono le tempistiche della procedura?
Nel caso in cui il ricorso fosse stato proposto davanti al Prefetto, costui ha il dovere entro 30 giorni di inviarlo all’organo che ha emanato la sanzione, che a sua volta restituirà entro i successivi 60 giorni gli atti al Prefetto contenenti i propri rilievi e deduzioni.
A questo punto il Prefetto esaminerà il verbale di accertamento della sanzione, gli atti prodotti e i relativi documenti, esperendo l’audizione (con effetti sospensivi per il procedimento) per coloro che ne abbiano fatto domanda, e emana il provvedimento finale contenente la decisione nel termine perentorio di 120 giorni.
Qualora tale ultimo termine fosse decorso senza una pronuncia dell’autorità, vige il principio del silenzio assenso, pertanto il ricorso sarebbe accolto.
É utile precisare che i termini fin qui esposti sono cumulativi, pertanto qualora il ricorso fosse presentato direttamente all’organo accertatore le tempistiche complessive della procedura sarebbero più snelle, posto che verrebbero bypassati i 30 giorni iniziali in cui il ricorso si fermerebbe nelle mani del Prefetto prima di essere trasmesso all’organo da cui è promanata la multa.
Quali sono i costi previsti a sostegno della procedura?
Uno dei maggiori vantaggi della proposizione del ricorso al Prefetto è l’assenza di costi, infatti a differenza della procedura giurisdizionale davanti al Giudice di Pace in cui è previsto il versamento del contributo unificato il cui importo varia a seconda del valore della causa, presentare l’atto di opposizione al Prefetto avrebbe quale voce massima di spesa il costo della raccomandata A/R, ma solo qualora si optasse per tale modalità di spedizione.
Quali i possibili svantaggi?
I possibili effetti collaterali della proposizione del ricorso al cospetto del Prefetto sono principalmente due: innanzitutto, che essendo l’autorità giudicante inserita nella stessa struttura organica dell’ente accertatore, tenderà a favorire la legittimità del provvedimento impugnato, pertanto un tale strumento è incoraggiato quando si è in presenza di vizi evidenti del verbale.
Il secondo svantaggio si estrinseca nella malaugurata ipotesi di rigetto del ricorso, infatti in tale evenienza l’importo della sanzione raddoppia.
Vi sono rimedi avverso il provvedimento del Prefetto?
Qualora il Prefetto emani un’ordinanza sfavorevole agli interessi del ricorrente, quest’ultimo conserva sempre la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, a patto che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, altrimenti il ricorso verrebbe dichiarato improcedibile.
Dott.ssa Martina Brambilla