Il 26 Marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato il testo della Direttiva 0593/2016, oggetto di un acceso dibattito e che, se approvata dal Consiglio Europeo, sarà destinato a creare un importante impatto sulle regole sino ad oggi applicate in Matera di diritto d’autore.
L’obiettivo auspicato dalla Commissione è quello di adattare la normativa sino ad oggi in vigore (e che risale al 2001) “all’evoluzione delle tecnologie digitali, che ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati”. In tale scenario, in cui internet rappresenta il principale mercato per al distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti per il diritto d’autore, i titolari di tali diritti incontrano importanti ostacoli laddove cerchino di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione on line delle opere a loro riferibili.
Ecco le principali novità che il testo della Commissione si propone di introdurre.

In primo luogo, si prevede un aumento delle eccezioni alla tutela del Copyright in favore degli organismi di ricerca per le riproduzioni e / o estrazioni a scopo di ricerca quando l’oggetto della riproduzione / estrazione sia rappresentato da parti di testo e di dati di opere cui l’università, l’istituto di ricerca o l’esercente servizi didattici abbia accesso, quand’anche si tratti di Text and data mining, ossia ricerca di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale per generare informazioni quali modelli, tendenze e correlazioni e analisi necessaria per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning. 
Diritti sulle pubblicazioni: gli editori gli autori
In caso di utilizzo digitale di opere di carattere giornalistico, le grandi piattaforme attive nella società dell’informazione dovranno concordare un compenso sui materiali utilizzati non solo agli autori dell’opera ma altresì agli editori.

Le piattaforme potranno anche aggregare titoli e didascalie, ma dovranno rimandare al sito “proprietario” (cd. iperlink e snippet). Gli editori potrebbero però anche decidere di non mettere a disposizione i propri contenuti (neanche dietro compenso) e, in questo caso, le piattaforme dovranno vigilare (come, per altro, fa già Youtube con i video) che non ci sia un copyright e, quindi, eventualmente segnalare o bloccarne la diffusione.

Secondo la nuova direttiva le piattaforme dovranno ottenere un accordo di licenza per distribuire contenuti coperti da copyright. In mancanza di accordo, si prevede in capo alle stesse un particolare regime di responsabilità nei seguenti casi:

  • se la licenza sia stata espressamente negata e il contenuto comunque pubblicato; 
  • se, a seguito di specifica segnalazione, la piattaforma non sia sia attivata per la rimozione immediata del contenuto.

L’oggetto di tutela è dunque rappresentato dal testo di pubblicazioni e opere, mentre sono escluse dall’ambito di applicazione contenuti digitali come i cd. “meme”, “GIF” e “quote” 

In tema di equo compenso per gli autori, gli Stati membri devono assicurarsi che gli autori e i creativi ricevano una percentuale adeguata dai diritti ancillari recuperati dagli editori.

Contenuti on demand

La direttiva introduce infine particolari regole in materia di licenze per la diffusione dei contenuti on demand.La direttiva si collega a quella specifica per le produzioni audiovisive che stabilisce la percentuale obbligatoria del 20% delle produzioni europee.
Il testo della Direttiva dovrà essere approvato dal Consiglio Europeo per poter entrare in vigore. Tuttavia, il voto positivo è tutt’altro che scontato, anche a mente dei precedenti che hanno interessato questa importante e discussa riforma.