È molto diffusa la prassi delle aziende di far firmare al futuro dipendente, prima della stipulazione del vero e proprio contratto di lavoro, una lettera di impegno all’assunzione. Con questo documento l’azienda si impegna ad assumere definitivamente il lavoratore ad una certa data e il futuro dipendente assume l’obbligo di firmare il contratto di assunzione sempre nella data indicata nella lettera. In questo articolo cercheremo di capire qual è la natura giuridica della lettera di impegno all’assunzione e quanto la stessa possa dirsi vincolante.
Pur non rinvenendosi, all’interno della normativa italiana, specifiche disposizioni che si occupano della lettera d’impegno all’assunzione, dottrina e giurisprudenza, intervenute sul punto, hanno avuto modo di affermare che detto documento è da considerarsi un vero e proprio contratto preliminare per il quale trovano applicazione le regole stabilite dalla normativa italiana per i contratti in generale.
Sulla base di questo assunto, pertanto, una lettera di impegno all’assunzione, per essere qualificata come un vero e proprio contratto preliminare, dovrà contenere gli stessi elementi che andranno a costituire oggetto del contratto definitivo e necessariamente:
• l’identità delle parti;
• il luogo di lavoro;
• la sede o il domicilio del datore di lavoro;
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
il diritto di precedenza a successive assunzioni, nel caso di contratti a tempo determinato;
• la durata del periodo di prova se previsto;
• l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore ;
• la retribuzione;
• la durata, le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
• l’orario di lavoro, specificando anche se il rapporto è a tempo pieno o a tempo parziale;
• i termini del preavviso in caso di recesso.
Visti gli elementi necessari che una lettera d’impegno all’assunzione deve contenere, è fondamentale precisare che, al fine di poterla considerare un vero e proprio preliminare vincolante tra le parti, la stessa deve necessariamente essere sottoscritta dal datore di lavoro e dal futuro dipendente.
La ricezione di una lettera di impegno all’assunzione sottoscritta dal datore, infatti, non comporta l’obbligo per il lavoratore di accogliere le condizioni proposte.
Tenuto conto di tutto quanto sopra, è opportuno analizzare i rimedi offerti dal nostro ordinamento in caso di inadempimento dell’impegno all’assunzione assunto con la sottoscrizione delle parti di una lettera di impegno all’assunzione.
E’ importante chiarire che la lettera di impegno all’assunzione non comporta obblighi amministrativi quali la comunicazione al centro per l’impiego e le informazioni scritte da consegnare al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ma comporta l’instaurazione di un vero e proprio obbligo in capo alle parti circa la perfezione del contratto di lavoro che deve avvenire nei modi e nei tempi concordati dalla medesima lettera.
Pertanto, nel caso di inadempienze da parte dei soggetti coinvolti, il rimedio esperibile risiede nella richiesta, rivolta al Giudice del Lavoro, di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., che sancisce l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e il diritto in capo ad entrambi le parti di ottenere una sentenza di un giudice utile ad ottenere quanto concordato nel contratto preliminare costituitosi con la lettera di impegno.
Alternativamente, la parte non inadempiente potrà agire per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare sottoscritto ex art. 1453 c.c.
In entrambi i casi, la parte non inadempiente avrà diritto di vedersi riconosciuto, il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento ai sensi degli arti. 1223 e 2043 c.c.. sia con riferimento al danno emergente sia al lucro cessante.
Ed invero, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a più riprese in fattispecie che vedevano il datore di lavoro inadempiente, ha avuto modo di stabilire che, per quanto attiene al danno emergente, lo stesso deve essere commisurato al pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore medesimo durante l’intero periodo di inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di assunzione, e, dunque, alle retribuzioni non percepite per tutto il periodo del protrarsi dell’inadempimento (Cass., 16.08.2001 n. 11141; Casa., 16.05.1998 n. 4953; Cass., 22.10.1992 n. 11527).
Unitamente a quanto dovuto a titolo di danno emergente, come già anticipato, potrà essere riconosciuto al promissario-lavoratore, in caso di assolvimento del relativo onere di prova, il risarcimento del lucro cessante atteso che la quantificazione del risarcimento del danno dovrà riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall’ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione, la perdita di un’occasione di lavoro che, senza l’affidamento nel preliminare sottoscritto, il lavoratore avrebbe potuto reperire e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative Cass. 14.12.2007, n. 26282).
