
Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e denominato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha introdotto il tanto discusso reddito di cittadinanza all’interno del quadro economico nazionale.
Si tratta di una misura volta a contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale, nonché la povertà, promuovendo politiche di sviluppo del mercato del lavoro, formazione professionale e istruzione.
Obbiettivo della manovra è l’abbattimento del lavoro nero, sottopagato e precario, fornendo al beneficiario, nell’ipotesi in cui sia l’unico componente del nucleo famigliare, un reddito annuo quantificato sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione Europea, nonché sulla soglia di povertà stabilita dall’ISTAT, pari a € 9.630 annui e € 780 netti mensili.
Per quanto riguarda le imprese che assumono a tempo indeterminato e full time un lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza, è stato previsto uno sgravio contributivo equivalente all’importo che il lavoratore percepisce a titolo di RdC stesso.
Tale esonero contributivo avrà durata pari alla differenza fra 18 e i mesi di percezione del reddito; e comunque, l’incentivo dovrà durare almeno 5 mesi assumendo anche un beneficiario del reddito di cittadinanza da un periodo superiore a 13 mensilità.
Inoltre, lo sgravio sarà previsto in misura fissa, ossia in 5 mensilità, qualora il reddito di cittadinanza si trovi in fase di rinnovo.
Invece, non sarà permesso superare l’importo massimo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, eccezion fatta per i premi INAIL i quali dovranno essere versati per l’intero e non rientranti nell’esenzione.
Dovrà restituirsi il beneficio già percepito qualora il dipendente venisse licenziato e, inoltre, sono previste sanzioni civili, ex art. 116 c. 8 L. 388/2000; al contrario, sarà esclusa la restituzione qualora il licenziamento si verificasse per giusta causa o giustificato motivo.
Altresì, al fine di fornire al lavoratore un idoneo iter di qualificazione professionale, ove si dimostri doveroso, il datore di lavoro potrà concludere un “accordo di formazione” presso centri per l’impiego inseriti in apposite liste di Comuni e Regioni. Qualora il lavoratore avesse già effettuato la riqualificazione professionale, l’incarico e l’assunzione dovranno essere conformi al percorso esperito, il contratto dovrà essere a tempo pieno e indeterminato, affinché l’impresa possa beneficiare dell’importo pari alla metà del reddito di cittadinanza, quindi € 390 mensili, a titolo di agevolazione contributiva; la parte residua invece verrà conferita all’ente formatore sotto la veste di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali dei dipendenti..
In tale ipotesi, l’arco temporale minimo per la quantificazione dello sgravio sarà pari a 6 mensilità; invece, qualora il lavoratore si trovasse nella fase di rinnovo del RdC, lo sgravio verrà applicato in misura fissa per la durata di 6 mesi. In ogni caso l’agevolazione contributiva non potrà eccedere l’importo dei contributi dovuti, ad esclusione dei premi INAIL, con la previsione della restituzione della somma in caso di licenziamento.
Solo un implemento del tasso occupazionale dell’azienda, facendo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, permetterà l’applicazione delle agevolazioni sopra descritte.
Ulteriore novità riguarda il c.d. Bonus Sud inserito all’interno del comma 247 della Legge di Bilancio, infatti per gli under 35 o i disoccupati da almeno 6 mesi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stato previsto che qualora il datore di lavoro esaurisca gli esoneri contributivi, potrà attingere agli sgravi fiscali sotto forma di credito d’imposta, in ogni caso il Governo si è riservato di precisare la disciplina applicativa con uno specifico decreto ministeriale.
Infine, sono state previste agevolazioni anche per coloro che vogliano avviare un’attività d’impresa, che sia un progetto individuale o una società cooperativa, proponendo un’apposita domanda nei primi 12 mesi dell’introduzione del reddito di cittadinanza potranno essere percepite 6 mensilità aggiuntive in una sola operazione, anche in questo caso l’esecutivo si è riservato di meglio specificare le misure applicative in un apposito decreto ministeriale.
Dott.ssa Martina Brambilla